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QUALE FUTURO PER L’UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DA DEPURAZIONE?


             costanza che tale refluo debba rispettare i parametri previsti per lo scarico nel
             collettore comunale, lo rende “assimilabile” a uno scarico domestico, come tale
             il fango che da esso deriva è utilizzabile in agricoltura. Questa tesi ritiene del
             tutto errato il richiamo alle Concentrazioni delle Soglie di Contaminazione e
             alla tabella 1, dell’allegato 5, titolo V, del TUA, in quanto i limiti che tale nor-
             mativa pone si riferisce ai suoli e non ai rifiuti, quali sono i fanghi, che possono
             essere distribuiti al suolo stesso nel rispetto della normativa di settore.
                  Sul punto, si richiama anche uno studio della ISPRA (Istituto Superiore
             Protezione  Ricerca  Ambiente)  invocato  in  un  parere  espresso  dal  Ministero
             dell’Ambiente (prot. n. 173 del 5 gennaio 2017) in risposta ad alcuni quesiti
             posti dalle Regioni che esclude appunto l’applicabilità di questa disciplina ai fini
             della valutazione dell’impiego dei fanghi in agricoltura, sebbene si concordi sul
             fatto che lo spandimento al suolo dei suddetti fanghi non debba comportare un
             aumento del livello di contaminazione del suolo.




             4.  La decisione della Suprema Corte di Cassazione: sentenza n. 27958
               del 6 giugno 2017


                  Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava l’utilizzo di
             fanghi provenienti da impianti di depurazione di insediamenti urbani di note-
             voli dimensioni, che trattavano scarichi derivati da insediamenti industriali ed
             artigianali  che  insistevano  nelle  fognature  urbane  asservite  agli  impianti  di
             depurazione. Nel caso di specie, era stato accertato anche attraverso le analisi
             svolte sui fanghi prelevati direttamente nei luoghi di spandimento, il supera-
             mento dei valori limite, relativamente alle concentrazioni di metalli pesanti quali
             zinco, cadmio, e rame, nonché la presenza di idrocarburi ed è il superamento
             dei limiti previsti dalla tabella 1, allegato 5, al titolo V, Parte Quarta, del decreto
             legislativo 152/2006 relativamente alla concentrazione delle soglie di contami-
             nazione dei metalli pesanti. Le analisi avevano dimostrato anche la errata clas-
             sificazione dei fanghi quali rifiuti non pericolosi mentre l’elevata concentrazio-
             ne di metalli pesanti e degli idrocarburi, avrebbe dovuto imporre, secondo la
             tesi accusatoria, l’indicazione di un codice CER di rifiuto pericoloso 190304*.

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