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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
L’articolo 2 individua le tipologie di fanghi di cui è consentito l’utilizzo in
agricoltura, elencandoli nel modo che segue:
1)i fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue prove-
nienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla legge 8 ottobre
1976, n. 670;
2)fanghi che derivano delle acque provenienti da insediamenti civili e pro-
duttivi che devono possedere le stesse caratteristiche di quelle di cui al punto a.1;
3)fanghi prodotti dalle acque reflue provenienti esclusivamente da insedia-
menti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modifiche,
anche questi fanghi devono essere assimilati a quelli di cui al punto a.1.
All’articolo 3 sono indicate le condizioni per l’utilizzo di questi fanghi in
agricoltura ed è necessario che:
a. siano stati sottoposti a trattamento;
b. siano idonei a produrre un effetti ammendante e/o concimante e cor-
rettivo del terreno;
c. non contengano sostanze tossiche/nocive e/o persistenti e/o bioaccu-
mulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali,
per l’uomo e per l’ambiente in generale.
L’utilizzazione dei fanghi è consentita qualora la concentrazione di uno o
più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limiti dell’allegato I-A .
(4)
Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agri-
coltura, non superino i valori limite per le concentrazione di metalli pesanti e di
altri parametri stabiliti nell’allegato I-B.
L’articolo 4 fa divieto di utilizzo di fanghi tossici e nocivi in riferimento
alle sostanze elencate dal DPR 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifi-
che e integrazioni.
L’interpretazione di queste norme ha posto notevoli questioni a livello
teorico, con evidenti risvolti anche sul piano pratico in ordine alla illiceità delle
condotte di spandimento di fanghi ritenuti non idonei all’impiego agricolo, per
origine e/o composizione chimica.
Il primo problema scaturisce dal rilievo che le leggi speciali n. 319/1976 e
n. 869/1976 richiamate dalla normativa fanghi, ai fini della definizione della
(4) - Cadmio, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco.
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