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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    L’articolo 2 individua le tipologie di fanghi di cui è consentito l’utilizzo in
               agricoltura, elencandoli nel modo che segue:
                    1)i fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue prove-
               nienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla legge 8 ottobre
               1976, n. 670;
                    2)fanghi che derivano delle acque provenienti da insediamenti civili e pro-
               duttivi che devono possedere le stesse caratteristiche di quelle di cui al punto a.1;
                    3)fanghi prodotti dalle acque reflue provenienti esclusivamente da insedia-
               menti  produttivi,  come  definiti  dalla  legge  319/76  e  successive  modifiche,
               anche questi fanghi devono essere assimilati a quelli di cui al punto a.1.
                    All’articolo 3 sono indicate le condizioni per l’utilizzo di questi fanghi in
               agricoltura ed è necessario che:
                    a. siano stati sottoposti a trattamento;
                    b. siano idonei a produrre un effetti ammendante e/o concimante e cor-
               rettivo del terreno;
                    c. non contengano sostanze tossiche/nocive e/o persistenti e/o bioaccu-
               mulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali,
               per l’uomo e per l’ambiente in generale.
                    L’utilizzazione dei fanghi è consentita qualora la concentrazione di uno o
               più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limiti dell’allegato I-A .
                                                                                   (4)
                    Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agri-
               coltura, non superino i valori limite per le concentrazione di metalli pesanti e di
               altri parametri stabiliti nell’allegato I-B.
                    L’articolo 4 fa divieto di utilizzo di fanghi tossici e nocivi in riferimento
               alle sostanze elencate dal DPR 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifi-
               che e integrazioni.
                    L’interpretazione di queste norme ha posto notevoli questioni a livello
               teorico, con evidenti risvolti anche sul piano pratico in ordine alla illiceità delle
               condotte di spandimento di fanghi ritenuti non idonei all’impiego agricolo, per
               origine e/o composizione chimica.
                    Il primo problema scaturisce dal rilievo che le leggi speciali n. 319/1976 e
               n. 869/1976 richiamate dalla normativa fanghi, ai fini della definizione della
               (4) - Cadmio, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco.

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