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QUALE FUTURO PER L’UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DA DEPURAZIONE?
dalla Parte Quarta del decreto legislativo 152 /2006; l’articolo 127 del TUA
(Testo Unico Ambientale) stabilisce: “ferma restando la disciplina di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento
delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla
fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depu-
razione”.
Il riferimento “alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato
nell’impianto di depurazione” è stato introdotto dal decreto legislativo 16 gen-
naio 2008, n. 4, e ha la finalità di chiarire in modo inequivocabile che fino a
quando non avviene la definitiva separazione delle acque di scarico dal fango,
non si applica alla disciplina dei rifiuti ma solo quella relativa allo scarico .
(2)
La Cassazione ha precisato che le parole “alla fine del processo depurati-
vo” non vanno interpretate in modo restrittivo, nel senso che la normativa sui
rifiuti debba applicarsi solo alla fine del processo di trattamento, in quanto la
disciplina rifiuti va applicata al trattamento nel suo complesso, ciò anche in con-
siderazione del fatto che il preliminare trattamento dei fanghi viene effettuato
proprio in ragione del successivo smaltimento o riutilizzo e deve avvenire in
condizioni di sicurezza per l’ambiente .
(3)
Il Testo Unico Ambientale fa espressamente salva la disciplina speciale
dettata dal decreto legislativo 1992/99, in quanto norma che - conformemente
a quanto prescritto dal comma 3 dell’articolo 177 del TUA - contiene disposi-
zioni specifiche particolari o complementari che in attuazione di direttive
comunitarie disciplinano particolare categorie di rifiuto.
La disciplina speciale prevede una serie di requisiti per l’utilizzo agrono-
mico dei fanghi, in quanto lo scopo della disciplina, espresso all’articolo 1, è
quello di evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sul-
l’uomo.
La normativa pone diverse ordini di questioni: innanzitutto utilizza termi-
ni e fa rinvio a normative non più in vigore, occorre quindi interpretare le
disposizioni in base all’attuale cornice normativa.
(2) - P. FIMIANI, La tutela Penale dell’Ambiente, Giuffrè, 2015.
(3) - Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 36096 del 5 ottobre 2017 (udienza del 22 settembre
2011).
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