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QUALE FUTURO PER L’UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DA DEPURAZIONE?


             dalla Parte Quarta del decreto legislativo 152 /2006; l’articolo 127 del TUA
             (Testo  Unico  Ambientale)  stabilisce:  “ferma  restando  la  disciplina  di  cui  al
             decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento
             delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla
             fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depu-
             razione”.
                  Il riferimento “alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato
             nell’impianto di depurazione” è stato introdotto dal decreto legislativo 16 gen-
             naio 2008, n. 4, e ha la finalità di chiarire in modo inequivocabile che fino a
             quando non avviene la definitiva separazione delle acque di scarico dal fango,
             non si applica alla disciplina dei rifiuti ma solo quella relativa allo scarico .
                                                                                   (2)
                  La Cassazione ha precisato che le parole “alla fine del processo depurati-
             vo” non vanno interpretate in modo restrittivo, nel senso che la normativa sui
             rifiuti debba applicarsi solo alla fine del processo di trattamento, in quanto la
             disciplina rifiuti va applicata al trattamento nel suo complesso, ciò anche in con-
             siderazione del fatto che il preliminare trattamento dei fanghi viene effettuato
             proprio in ragione del successivo smaltimento o riutilizzo e deve avvenire in
             condizioni di sicurezza per l’ambiente .
                                                 (3)
                  Il Testo Unico Ambientale fa espressamente salva la disciplina speciale
             dettata dal decreto legislativo 1992/99, in quanto norma che - conformemente
             a quanto prescritto dal comma 3 dell’articolo 177 del TUA - contiene disposi-
             zioni  specifiche  particolari  o  complementari  che  in  attuazione  di  direttive
             comunitarie disciplinano particolare categorie di rifiuto.
                  La disciplina speciale prevede una serie di requisiti per l’utilizzo agrono-
             mico dei fanghi, in quanto lo scopo della disciplina, espresso all’articolo 1, è
             quello di evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sul-
             l’uomo.
                  La normativa pone diverse ordini di questioni: innanzitutto utilizza termi-
             ni  e  fa  rinvio  a  normative  non  più  in  vigore,  occorre  quindi  interpretare  le
             disposizioni in base all’attuale cornice normativa.

             (2) - P. FIMIANI, La tutela Penale dell’Ambiente, Giuffrè, 2015.
             (3) - Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 36096 del 5 ottobre 2017 (udienza del 22 settembre
                 2011).

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