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LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI ILLECITI COMMESSI DAL PERSONALE
                 IMPEGNATO ALL’ESTERO IN MISSIONI DI PEACEKEEPING ALLA LUCE DELLA PRASSI


                    Da  sempre  fondate
               sulla volontaria e tempo-
               ranea contribuzione degli
               Stati             membri
               dell’Organizzazione,  le
               missioni  hanno  subito
               nel tempo diverse evolu-
               zioni e modificazioni. Per
               quanto     concerne     gli
               aspetti  di  interesse  in
               questa  sede,  si  è  cercato
               di  porre  in  evidenza                      Fonte: www.malinet.net
               come la forma e la struttura che le missioni hanno assunto nel tempo ha
               finito, talvolta, per conferire al personale impegnato sul campo mezzi for-
               mali e informali di ingerenza nei confronti delle popolazioni locali (le quali,
               è appena il caso di ricordarlo, pagano il prezzo più alto nelle situazioni di
               conflitto).
                    In particolare, emerge dalla prassi esaminata che, in alcuni casi, iniziali
               forme, per così dire, di sudditanza si sono trasformate in vere e proprie con-
               dotte abusive da parte dei peacekeeper.
                    La complessa articolazione della catena di comando politica, strategica e
               militare delle missioni ha contribuito a rendere assai difficoltosa, in tali contesti,
               una puntuale ricostruzione delle responsabilità per eventuali condotte illecite
               degli operatori.
                    La giurisprudenza internazionale e nazionale ha sovente utilizzato, in pro-
               posito, il criterio del controllo effettivo per imputare le condotte illecite allo
               Stato di appartenenza dei contingenti.
                    Si è tentato così di superare gli ostacoli giuridici rappresentati sia dall’indi-
               viduazione  e  imputazione  di  precisi  obblighi  sostanziali  applicabili
               all’Organizzazione delle Nazioni Unite - soprattutto quelli di natura umanitaria
               e di tutela dei diritti umani - sia quelli tradizionalmente posti dall’immunità giu-
               risdizionale che ad essa deve essere garantita .
                                                           (112)
               (112) - v. supra, i parr. 5, 6 e 7.

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