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LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI ILLECITI COMMESSI DAL PERSONALE
IMPEGNATO ALL’ESTERO IN MISSIONI DI PEACEKEEPING ALLA LUCE DELLA PRASSI
Occorre anche sottolineare in proposito che la responsabilità finanziaria
delle Nazioni Unite, concernente sia le attività prettamente militari sia quelle
ordinarie delle missioni di peacekeeping, è limitata dalle regole stabilite nella riso-
luzione dell’Assemblea generale n. 52/247 del 1998 .
(103)
In particolare, le pretese risarcitorie avanzate da terzi devono essere non
superiori a cinquantamila dollari, possono coprire esclusivamente i danni patri-
moniali ed hanno un termine di prescrizione di sei mesi. Soltanto in circostanze
eccezionali il Segretario generale può accettare una richiesta di risarcimento al
di fuori di questi parametri. Questi limiti sembrano fondarsi sul principio in
base al quale, prestando il consenso ad un’operazione di mantenimento della
pace, lo Stato ospitante acconsente anche ad accollarsi almeno una parte dei
rischi finanziari conseguenti . Come previsto dal modello di Memorandum
(104)
d’intesa, le limitazioni di responsabilità non si applicano, invece, ai crediti deri-
vanti da dolo o colpa grave del personale fornito dai Paesi contributori. In que-
ste circostanze, le Nazioni Unite si assumono la responsabilità della condotta
dolosa o colposa dei componenti della missione, pur conservando un diritto di
rivalsa nei confronti dello Stato contributore .
(105)
In ogni caso, la risoluzione 52/247 esenta le Nazioni Unite da ogni tipo di
responsabilità se la condotta in questione è stata assunta dai peacekeeper per
‘necessità operativa’, ovvero quando il danno derivi da «azioni necessarie adot-
tate da una forza di pace nel corso dello svolgimento delle proprie attività in
adempimento del proprio mandato» .
(106)
Più precisamente:
- il comandante della forza deve essere convinto, agendo in buona fede,
dell’esistenza di una tale necessità;
- l’azione deve essere strettamente necessaria, e non semplicemente più
conveniente, non lasciando possibilità al comandante di utilizzare mezzi meno
lesivi;
(103) - Assemblea generale, risoluzione n. 52/247, (Third-party liability: temporal and financial limita-
tions) del 17 luglio 1998.
(104) - D. SHRAGA, op. cit., pag. 410.
(105) - Art. 9 del Modello di Memorandum of understanding, cit., pag. 191.
(106) - Assemblea generale, risoluzione n. 52/247, cit., par. 6; U.N. Doc. A/51/389, cit., par. 13.
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