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LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI ILLECITI COMMESSI DAL PERSONALE
                 IMPEGNATO ALL’ESTERO IN MISSIONI DI PEACEKEEPING ALLA LUCE DELLA PRASSI


                    Occorre anche sottolineare in proposito che la responsabilità finanziaria
               delle Nazioni Unite, concernente sia le attività prettamente militari sia quelle
               ordinarie delle missioni di peacekeeping, è limitata dalle regole stabilite nella riso-
               luzione dell’Assemblea generale n. 52/247 del 1998 .
                                                                 (103)
                    In particolare, le pretese risarcitorie avanzate da terzi devono essere non
               superiori a cinquantamila dollari, possono coprire esclusivamente i danni patri-
               moniali ed hanno un termine di prescrizione di sei mesi. Soltanto in circostanze
               eccezionali il Segretario generale può accettare una richiesta di risarcimento al
               di fuori di questi parametri. Questi limiti sembrano fondarsi sul principio in
               base al quale, prestando il consenso ad un’operazione di mantenimento della
               pace, lo Stato ospitante acconsente anche ad accollarsi almeno una parte dei
               rischi finanziari conseguenti . Come previsto dal modello di Memorandum
                                           (104)
               d’intesa, le limitazioni di responsabilità non si applicano, invece, ai crediti deri-
               vanti da dolo o colpa grave del personale fornito dai Paesi contributori. In que-
               ste circostanze, le Nazioni Unite si assumono la responsabilità della condotta
               dolosa o colposa dei componenti della missione, pur conservando un diritto di
               rivalsa nei confronti dello Stato contributore .
                                                           (105)
                    In ogni caso, la risoluzione 52/247 esenta le Nazioni Unite da ogni tipo di
               responsabilità  se  la  condotta  in  questione  è  stata  assunta  dai  peacekeeper per
               ‘necessità operativa’, ovvero quando il danno derivi da «azioni necessarie adot-
               tate da una forza di pace nel corso dello svolgimento delle proprie attività in
               adempimento del proprio mandato» .
                                                  (106)
                    Più precisamente:
                    - il comandante della forza deve essere convinto, agendo in buona fede,
               dell’esistenza di una tale necessità;
                    - l’azione deve essere strettamente necessaria, e non semplicemente più
               conveniente, non lasciando possibilità al comandante di utilizzare mezzi meno
               lesivi;



               (103) - Assemblea generale, risoluzione n. 52/247, (Third-party liability: temporal and financial limita-
                     tions) del 17 luglio 1998.
               (104) - D. SHRAGA, op. cit., pag. 410.
               (105) - Art. 9 del Modello di Memorandum of understanding, cit., pag. 191.
               (106) - Assemblea generale, risoluzione n. 52/247, cit., par. 6; U.N. Doc. A/51/389, cit., par. 13.

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