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LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI ILLECITI COMMESSI DAL PERSONALE
                 IMPEGNATO ALL’ESTERO IN MISSIONI DI PEACEKEEPING ALLA LUCE DELLA PRASSI


               complessi di cattiva condotta, tra cui quelli a sfondo sessuale, e la partecipazio-
               ne ad ogni indagine di un esperto in diritto militare, proveniente da uno Stato
               fra i maggiori contributori di truppe, allo scopo di migliorare le prospettive di
               un’effettiva azione penale nello Stato di invio .
                                                           (86)
                    È stata avanzata anche l’idea di istruire processi in loco, pur sempre da parte
               degli Stati di invio, in modo da facilitare l’accesso ai testimoni e la raccolta delle
               prove .
                     (87)
                    Nel rapporto si è raccomandato, inoltre, di ritenere gli autori di eventuali
               violazioni economicamente responsabili per i danni causati alle vittime : dato
                                                                                    (88)
               che i membri delle missioni ONU possono essere soggetti alla giurisdizione
               civile locale per gli atti non connessi allo svolgimento delle attività ufficiali, que-
               sto potrebbe rivelarsi un modo efficace per garantire una maggiore protezione
               alle vittime ed essere un deterrente per futuri abusi, a condizione che le senten-
               ze siano poi portate ad esecuzione.
                    L’effettività di questi strumenti, tuttavia, dipende evidentemente dall’esi-
               stenza,  nel  Paese  ospitante,  di  un  sistema  giudiziario  in  grado  di  operare  in
               maniera  credibile,  equa  ed  effettiva:  condizioni  purtroppo  non  riscontrabili
               nella maggior parte dei luoghi in cui le missioni di pace si trovano ad operare.
               L’ONU dovrebbe, in ogni caso, incoraggiare le vittime a farsi avanti e denun-
               ciare gli illeciti in sede civile, sostenendo il sistema giudiziario locale.
                    Da ultimo, si segnala anche l’istituzione, nell’agosto 2017, di un victims’
               Rights advocate, col compito di sostenere e rappresentare gli interessi delle vitti-
               me di abusi sessuali perpetrati da peacekeeper .
                                                         (89)
                    Per soddisfare l’esigenza di una più effettiva tutela, si è fatta strada l’idea,
               molto supportata dalle stesse Nazioni Unite, di una Convenzione generale sulla
               responsabilità penale degli ufficiali delle Nazioni Unite e degli esperti in missione ,
                                                                                         (90)
               il cui progetto è stato elaborato sin dal 2006 da un gruppo di esperti nominato

               (86) - U.N. Doc. A/59/710, par. 32-33.
               (87) - Ibid., par. 35-36.
               (88) - Ibid., par. 94.
               (89) - Rapporto del Segretario generale, Special measures for protection from sexual exploitation and abuse:
                    a new approach, del 28 febbraio 2017, U.N. Doc. A/71/818.
               (90) - Si veda da ultimo il rapporto del Segretario generale, combating sexual exploitation and abuse, del
                    23 giugno 2016, U.N. Doc. A/71/97, par. 72.

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