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LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI ILLECITI COMMESSI DAL PERSONALE
IMPEGNATO ALL’ESTERO IN MISSIONI DI PEACEKEEPING ALLA LUCE DELLA PRASSI
complessi di cattiva condotta, tra cui quelli a sfondo sessuale, e la partecipazio-
ne ad ogni indagine di un esperto in diritto militare, proveniente da uno Stato
fra i maggiori contributori di truppe, allo scopo di migliorare le prospettive di
un’effettiva azione penale nello Stato di invio .
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È stata avanzata anche l’idea di istruire processi in loco, pur sempre da parte
degli Stati di invio, in modo da facilitare l’accesso ai testimoni e la raccolta delle
prove .
(87)
Nel rapporto si è raccomandato, inoltre, di ritenere gli autori di eventuali
violazioni economicamente responsabili per i danni causati alle vittime : dato
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che i membri delle missioni ONU possono essere soggetti alla giurisdizione
civile locale per gli atti non connessi allo svolgimento delle attività ufficiali, que-
sto potrebbe rivelarsi un modo efficace per garantire una maggiore protezione
alle vittime ed essere un deterrente per futuri abusi, a condizione che le senten-
ze siano poi portate ad esecuzione.
L’effettività di questi strumenti, tuttavia, dipende evidentemente dall’esi-
stenza, nel Paese ospitante, di un sistema giudiziario in grado di operare in
maniera credibile, equa ed effettiva: condizioni purtroppo non riscontrabili
nella maggior parte dei luoghi in cui le missioni di pace si trovano ad operare.
L’ONU dovrebbe, in ogni caso, incoraggiare le vittime a farsi avanti e denun-
ciare gli illeciti in sede civile, sostenendo il sistema giudiziario locale.
Da ultimo, si segnala anche l’istituzione, nell’agosto 2017, di un victims’
Rights advocate, col compito di sostenere e rappresentare gli interessi delle vitti-
me di abusi sessuali perpetrati da peacekeeper .
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Per soddisfare l’esigenza di una più effettiva tutela, si è fatta strada l’idea,
molto supportata dalle stesse Nazioni Unite, di una Convenzione generale sulla
responsabilità penale degli ufficiali delle Nazioni Unite e degli esperti in missione ,
(90)
il cui progetto è stato elaborato sin dal 2006 da un gruppo di esperti nominato
(86) - U.N. Doc. A/59/710, par. 32-33.
(87) - Ibid., par. 35-36.
(88) - Ibid., par. 94.
(89) - Rapporto del Segretario generale, Special measures for protection from sexual exploitation and abuse:
a new approach, del 28 febbraio 2017, U.N. Doc. A/71/818.
(90) - Si veda da ultimo il rapporto del Segretario generale, combating sexual exploitation and abuse, del
23 giugno 2016, U.N. Doc. A/71/97, par. 72.
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