Page 82 - Rassegna 2018-1_2
P. 82
OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE
Ne deriva che uno
Stato può essere ritenuto
responsabile se esso abbia
manifestamente omesso di
adottare tutte le misure in
suo potere atte a preveni-
re, o che avrebbero potuto
contribuire a prevenire, un
genocidio.
Ipotesi di responsa-
bilità potrebbero sorgere Fonte: www.carabinieri.it
anche quando non c’è certezza che un genocidio stia per essere effettivamen-
te commesso o sia già in corso: è sufficiente che lo Stato sia consapevole, o
che avrebbe dovuto essere consapevole, di un grave pericolo di atti genoci-
diari.
Un tale obbligo non è espressamente incorporato nei mandati delle ope-
razioni di peacekeeping, ma evidentemente si impone alle Nazioni Unite e ai suoi
organi sussidiari in quanto previsto da una norma consuetudinaria.
Applicando le conclusioni cui è giunta la Corte internazionale di giustizia,
nel caso citato, ad un’operazione di pace, quest’ultima dovrebbe essere ritenuta
responsabilità se ha manifestamente omesso di adottare tutte le misure di pro-
pria competenza atte a prevenire il genocidio. Poiché la Corte ha fatto riferi-
mento ai limiti generali posti dal diritto internazionale per valutare la capacità
dello Stato di conformarsi all’obbligo di prevenzione , ed il divieto dell’uso
(69)
della forza è certamente tra questi, si potrebbe sostenere che, nel caso delle ope-
razioni di peacekeeping tradizionale, non sia possibile il ricorso alla forza per
impedire un genocidio.
Tuttavia, almeno nelle operazioni di peacekeeping ‘robusto’, in cui il manda-
to e le regole di ingaggio permettono all’operazione il ricorso alla forza per
difendere la popolazione civile, questa può - anzi, dovrebbe, purché in maniera
proporzionata - essere impiegata dinanzi ad atti genocidiari in corso o immi-
nenti.
(69) - ibid.
80