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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE


                       Ne  deriva  che  uno
                  Stato  può  essere  ritenuto
                  responsabile se esso abbia
                  manifestamente omesso di
                  adottare tutte le misure in
                  suo potere atte a preveni-
                  re, o che avrebbero potuto
                  contribuire a prevenire, un
                  genocidio.
                       Ipotesi  di  responsa-
                  bilità  potrebbero  sorgere                  Fonte: www.carabinieri.it
                  anche quando non c’è certezza che un genocidio stia per essere effettivamen-
                  te commesso o sia già in corso: è sufficiente che lo Stato sia consapevole, o
                  che avrebbe dovuto essere consapevole, di un grave pericolo di atti genoci-
                  diari.
                       Un tale obbligo non è espressamente incorporato nei mandati delle ope-
                  razioni di peacekeeping, ma evidentemente si impone alle Nazioni Unite e ai suoi
                  organi sussidiari in quanto previsto da una norma consuetudinaria.
                       Applicando le conclusioni cui è giunta la Corte internazionale di giustizia,
                  nel caso citato, ad un’operazione di pace, quest’ultima dovrebbe essere ritenuta
                  responsabilità se ha manifestamente omesso di adottare tutte le misure di pro-
                  pria competenza atte a prevenire il genocidio. Poiché la Corte ha fatto riferi-
                  mento ai limiti generali posti dal diritto internazionale per valutare la capacità
                  dello Stato di conformarsi all’obbligo di prevenzione , ed il divieto dell’uso
                                                                       (69)
                  della forza è certamente tra questi, si potrebbe sostenere che, nel caso delle ope-
                  razioni  di  peacekeeping tradizionale,  non  sia  possibile  il  ricorso  alla  forza  per
                  impedire un genocidio.
                       Tuttavia, almeno nelle operazioni di peacekeeping ‘robusto’, in cui il manda-
                  to e le regole di ingaggio permettono all’operazione il ricorso alla forza per
                  difendere la popolazione civile, questa può - anzi, dovrebbe, purché in maniera
                  proporzionata - essere impiegata dinanzi ad atti genocidiari in corso o immi-
                  nenti.

                  (69) - ibid.

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