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LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI ILLECITI COMMESSI DAL PERSONALE
IMPEGNATO ALL’ESTERO IN MISSIONI DI PEACEKEEPING ALLA LUCE DELLA PRASSI
Il caso della Somalia ha dimostrato, purtroppo, che non solo i membri
delle forze di peacekeeping sono potenzialmente in grado di abusare del proprio
ruolo, ma anche quando lo stato di diritto non è prontamente ristabilito, oltre a
determinarsi un aumento della criminalità, si compromette gravemente il rispet-
to delle norme di condotta degli stessi contingenti delle Nazioni Unite .
(64)
c. genocidio
Gli eventi occorsi in Ruanda e in Bosnia (65) nella metà degli anni Novanta
hanno imposto un riesame dell’attività posta in essere dalle operazioni di peace-
keeping in relazione ad uno dei crimini internazionali più odiosi. Nel 1994 l’ope-
razione UNAMIR, in Ruanda, non riuscì ad impedire il massacro di circa
800mila tutsi e hutu moderati. La stessa drammatica incapacità fu mostrata,
l’anno successivo, come accennato, da un contingente olandese di quattrocento
unità, parte della missione UNPROFOR in Iugoslavia, rispetto alla protezione
della popolazione bosniaca rifugiatasi nell’enclave di Srebrenica, designata
come ‘zona sicura’ dal Consiglio di sicurezza . Sulla scia di tali avvenimenti, il
(66)
Segretario generale emanò, nel 1999, due rapporti che criticavano la condotta
tenuta delle Nazioni Unite e dei suoi Stati membri in Ruanda e in Bosnia .
(67)
Nella decisione sul Genocidio, la Corte internazionale di giustizia ha
osservato che l’obbligo di impedire atti genocidiari è un obbligo di condotta e
non di risultato, sicché esso impone di impiegare tutti i mezzi ragionevolmente
disponibili in modo da impedire, per quanto possibile, un genocidio .
(68)
(64) - M. KELLY, op. cit., pag. 213.
(65) - Per un primo inquadramento dei quali, v., G. CATALDI, il consiglio di sicurezza delle nazioni
Unite e la questione del Ruanda, e V. GRADO, il consiglio di sicurezza e la crisi iugoslava, entrambi in
P. PICONE (a cura di), interventi della nazioni Unite e diritto internazionale, padova, 1995, rispetti-
vamente pagg. 445 ss. e pagg. 149 ss.
(66) - Consiglio di sicurezza, risoluzione n. 819 (1993) del 16 aprile 1993.
(67)- Segretario generale, Report on the Fall of Srebrenica, U.N. Doc. A/54/549 del 15 novembre
1999; Report of the independent inquiry into the actions of the United nations during the 1994
genocide in Rwanda, U.N. Doc. S/1999/1257 del 15 dicembre 1999.
(68)- Corte internazionale di giustizia, sentenza del 26 febbraio 2007, application of the convention
on the prevention and punishment of the crime of genocide (bosnia-Herzegovina c. Serbia-Montenegro),
in i.c.J. Reports, 2007, par. 430.
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