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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE
della Terza Convenzione di Ginevra del 1949, relativa al trattamento dei prigio-
nieri di guerra, non sarebbero stati costituiti in quanto giudicati inadeguati a trat-
tare ipotesi di reati comuni o di attacchi ai membri della forza .
(62)
A causa dell’incertezza circa l’applicazione del diritto di occupazione bel-
lica alla situazione somala, fu anche deciso che nessun tribunale locale sarebbe
stato istituito dall’UNITAF. D’altra parte, i tentativi di ricostruire gli organi giu-
diziari locali da parte della popolazione somala si dimostrarono inefficaci. Così,
anche se le regole di ingaggio dell’UNITAF consentivano la detenzione di civili,
non esisteva un sistema giudiziario che si occupasse degli imputati e, alla fine,
le detenzioni di lungo termine cessarono solo per la necessità di alleviare il
sovraffollamento nelle strutture di prigionia.
Di conseguenza, i membri dell’UNITAF cominciarono presto a rinunciare
all’arresto dei responsabili di crimini gravi, come l’omicidio o la rapina armata,
poiché sarebbero stati costretti a rilasciarli o, nella migliore delle ipotesi, a con-
segnarli agli anziani dei villaggi, i quali restavano assolutamente impotenti
rispetto alle esigenze di giustizia. Non essendoci, dunque, mezzi efficaci per
condurre a processo i somali che avessero ucciso membri delle forze UNITAF,
si determinò un senso di frustrazione fra le truppe e la perdita di credibilità dei
caschi blu nei confronti della comunità locale. Nello stesso tempo fu consentita
la prosecuzione degli attacchi contro la forza, con quasi totale impunità per i
responsabili .
(63)
(62) - L’art. 5, par. 2 della Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra, adottata
l’8 dicembre 1949, stabilisce che: «In caso di dubbio circa l’appartenenza delle persone, che
abbiano commesso un atto di belligeranza e siano cadute in potere del nemico, ad una delle
categorie enumerate nell’articolo 4, dette persone fruiranno della protezione della presente
Convenzione, nell’attesa che il loro statuto sia determinato da un tribunale competente».
(63) - Con tensione e frustrazione crescenti, alcuni membri dell’UNITAF furono accusati di ammi-
nistrare ‘giustizia sommaria’ o ad impiegare la forza in modo sproporzionato. In molti casi,
sono state segnalate detenzioni ingiustificate, negazioni del diritto di difesa e, addirittura, ese-
cuzioni extragiudiziali dei detenuti e uso letale della forza per banali casi di furto. M.
HUBAND, Un Forces Deny Somali Detainees legal Rights, in The guardian, 25 settembre 1993; K.
RICHBURG, Somalis’ imprisonment poses Questions about U.n. Role, in washington post, 7 novembre
1993; H. SCHNEIDER, Canadian panel blames brass For army Misdeeds in Somalia; violence linked
to “leadership Failures”, in washington post, 3 luglio 1997; Somalia: good intentions Turned to
Shame, in The economist, 5 luglio 1997, pag. 48; J. GOULD, Military Disgrace: child Roasted on the
peacekeepers, in The observer, 22 giugno 1997.
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