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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE


                  della Terza Convenzione di Ginevra del 1949, relativa al trattamento dei prigio-
                  nieri di guerra, non sarebbero stati costituiti in quanto giudicati inadeguati a trat-
                  tare ipotesi di reati comuni o di attacchi ai membri della forza .
                                                                             (62)
                       A causa dell’incertezza circa l’applicazione del diritto di occupazione bel-
                  lica alla situazione somala, fu anche deciso che nessun tribunale locale sarebbe
                  stato istituito dall’UNITAF. D’altra parte, i tentativi di ricostruire gli organi giu-
                  diziari locali da parte della popolazione somala si dimostrarono inefficaci. Così,
                  anche se le regole di ingaggio dell’UNITAF consentivano la detenzione di civili,
                  non esisteva un sistema giudiziario che si occupasse degli imputati e, alla fine,
                  le detenzioni di lungo termine cessarono solo per la necessità di alleviare il
                  sovraffollamento nelle strutture di prigionia.
                       Di conseguenza, i membri dell’UNITAF cominciarono presto a rinunciare
                  all’arresto dei responsabili di crimini gravi, come l’omicidio o la rapina armata,
                  poiché sarebbero stati costretti a rilasciarli o, nella migliore delle ipotesi, a con-
                  segnarli  agli  anziani  dei  villaggi,  i  quali  restavano  assolutamente  impotenti
                  rispetto alle esigenze di giustizia. Non essendoci, dunque, mezzi efficaci per
                  condurre a processo i somali che avessero ucciso membri delle forze UNITAF,
                  si determinò un senso di frustrazione fra le truppe e la perdita di credibilità dei
                  caschi blu nei confronti della comunità locale. Nello stesso tempo fu consentita
                  la prosecuzione degli attacchi contro la forza, con quasi totale impunità per i
                  responsabili .
                              (63)

                  (62) - L’art. 5, par. 2 della Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra, adottata
                       l’8 dicembre 1949, stabilisce che: «In caso di dubbio circa l’appartenenza delle persone, che
                       abbiano commesso un atto di belligeranza e siano cadute in potere del nemico, ad una delle
                       categorie enumerate nell’articolo 4, dette persone fruiranno della protezione della presente
                       Convenzione, nell’attesa che il loro statuto sia determinato da un tribunale competente».
                  (63) - Con tensione e frustrazione crescenti, alcuni membri dell’UNITAF furono accusati di ammi-
                       nistrare ‘giustizia sommaria’ o ad impiegare la forza in modo sproporzionato. In molti casi,
                       sono state segnalate detenzioni ingiustificate, negazioni del diritto di difesa e, addirittura, ese-
                       cuzioni  extragiudiziali  dei  detenuti  e  uso  letale  della  forza  per  banali  casi  di  furto.  M.
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