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LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI ILLECITI COMMESSI DAL PERSONALE
                 IMPEGNATO ALL’ESTERO IN MISSIONI DI PEACEKEEPING ALLA LUCE DELLA PRASSI


                    Questa afferma, infatti, che nessuna disposizione in essa contenuta può
               pregiudicare  l’applicabilità  del  diritto  umanitario  e  degli  «standard  universal-
               mente riconosciuti sui diritti umani così come contenuti negli strumenti inter-
               nazionali», nonché l’obbligo del personale delle Nazioni Unite di rispettare «tale
               diritto e tali standard» . In conclusione, si può esprimere il parere che gli obbli-
                                   (52)
               ghi di tutela dei diritti umani che si impongono alle Nazioni Unite nel contesto
               di un’operazione di peacekeeping debbano ricomprendere non solo i diritti garan-
               titi a livello consuetudinario, come quelli ad esempio individuati dal Comitato
               per i diritti dell’uomo nel commento generale n. 24 .
                                                                 (53)
                    Attraverso il riferimento alle ‘convenzioni generali applicabili alla condotta
               del personale militare’, essi dovrebbero infatti considerarsi estesi, a tutti i diritti
               sanciti nei trattati sui diritti umani a vocazione universale e largamente ratificati .
                                                                                         (54)




               6. La prassi relativa ai principali casi di violazione dei diritti umani

                    La condotta dei membri del personale in forza ad alcune missioni di pea-
               cekeeping è stata talvolta oggetto di censure. In alcuni casi è stato possibile accer-
               tare forme di responsabilità per violazioni dei diritti umani che sono state age-
               volate dall’utilizzo abusivo della fiducia e dell’autorità di cui tradizionalmente le
               forze di peacekeeping godono nei confronti della popolazione locale.

               (52) - Art. 20, lett. a) della Convenzione.
               (53) - Comitato per i diritti dell’uomo, commento generale n. 24 (issues relating to reservations made upon
                    ratification or accession to the covenant or the optional protocols thereto, or in relation to declarations under
                    article 41 of  the covenant), 4 novembre 1994, par. 8: «uno Stato non può apporre riserve che
                    riguardino il suo impegno contro la schiavitù, la tortura, la sottoposizione delle persone a pene
                    o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la privazione arbitraria della vita delle persone,
                    l’arresto  e  la  detenzione  arbitraria  delle  persone,  la  negazione  della  libertà  di  pensiero,  di
                    coscienza e di religione, la presunzione di colpevolezza di una persona senza che ad essa sia
                    data la possibilità di provare la propria innocenza, l’esecuzione di donne incinte o bambini, la
                    possibilità di sostenere l’odio sulla base della nazionalità, della razza o della religione, di negare
                    alle persone che hanno l’età per potersi sposare il diritto di sposarsi, o di negare alle minoranze
                    il diritto di godere della propria cultura, professare la propria religione o di usare la propria
                    lingua. E mentre le riserve a particolari clausole dell’articolo 14 possono essere accettabili, non
                    lo sarebbe altrettanto una riserva generale al diritto ad un equo processo».
               (54) - A. CLAPHAM, Human Rights obligations of  non-State actors, Oxford 2006, pag. 125.

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