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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE


                       Conseguentemente all’espansione delle operazioni di peacekeeping robuste e
                  di peace-enforcement, questa posizione è diventata non più sostenibile. In un
                  primo momento, l’ONU ha cercato di affrontare la questione inserendo nei
                  SOFA  conclusi  con  i  Paesi  ospitanti  specifiche  disposizioni  sul  rispetto  dei
                  ‘principi e lo spirito’ delle Convenzioni di Ginevra .
                                                                   (43)
                       Successivamente, grazie alla cooperazione tra un gruppo di esperti istitui-
                  to dal Comitato internazionale della Croce Rossa e il Segretariato delle Nazioni
                  Unite è stato approntato un ‘Bollettino sulla osservanza da parte delle forze
                  delle  Nazioni  Unite  del  diritto  internazionale  umanitario’,  emanato  dal
                  Segretario generale nell’agosto 1999 .
                                                     (44)
                       Il Bollettino non ha l’obiettivo di fornire una base giuridica per l’applica-
                  zione del diritto umanitario alle Nazioni Unite. Sembra anche difficile poterne
                  sostenere il rango di strumento di codificazione di norme consuetudinarie. Si
                  tratterebbe, piuttosto, di una sintesi delle regole allora considerate più rilevanti
                  nel contesto delle operazioni di mantenimento della pace .
                                                                          (45)
                       Analizzando i principi contenuti nel Bollettino del 1999, assume un parti-
                  colare rilievo in questa sede la parte nella quale si è affermata l’applicabilità di
                  «principi e norme fondamentali di diritto internazionale umanitario […] nelle
                  azioni coercitive [enforcement actions] e nelle operazioni di mantenimento della
                  pace in cui è consentito l’uso della forza per legittima difesa», richiedendo anche


                  (43) - Abbastanza emblematicamente, il primo di questi accordi sembra essere stato quello conclu-
                       so dall’UNAMIR nel 1993, operazione che probabilmente costituisce il più grande fallimen-
                       to in tema di peacekeeping delle Nazioni Unite (Art. 7, UNAMIR SOFA).
                  (44)- Segretario generale, bulletin on the observance by United nations forces of  international humanitarian
                       law, 6 agosto 1999, U.N. Doc. ST/SGB/1999/13. Il Bollettino è, tra l’altro, anche finaliz-
                       zato a consentire al Segretario generale di rispettare l’obbligo di portare a conoscenza dei
                       membri delle missioni delle Nazioni Unite i principi e le regole del diritto umanitario, così
                       come previsto dai SOFA succedutisi dal 1993 in poi. I bollettini del Segretario generale
                       sono  atti  amministrativi,  generalmente  utilizzati  dal  Tribunale  amministrativo  delle
                       Nazioni Unite come strumenti interpretativi dei regolamenti relativi al personale, o sono
                       riconosciuti come preziosi strumenti normativi complementari nell’applicazione di questi
                       ultimi: W. MÜNCH, W. GÖTTELMANN, article 101, in B. SIMMA, The charter, cit. (2002), pag.
                       1252, 1260. D. SHRAGA, Un peacekeeping operations: applicability of  international Humanitarian
                       law and Responsibility for operations-Releated Damage, in american Journal of  international law,
                       2000, pagg. 406, 407. V. anche Segretario generale, bulletin, sez. 3.
                  (45)- M. ZWANENBURG, accountability of  peace Support operations, Leiden, 2005, pagg. 174 ss.

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