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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE
Conseguentemente all’espansione delle operazioni di peacekeeping robuste e
di peace-enforcement, questa posizione è diventata non più sostenibile. In un
primo momento, l’ONU ha cercato di affrontare la questione inserendo nei
SOFA conclusi con i Paesi ospitanti specifiche disposizioni sul rispetto dei
‘principi e lo spirito’ delle Convenzioni di Ginevra .
(43)
Successivamente, grazie alla cooperazione tra un gruppo di esperti istitui-
to dal Comitato internazionale della Croce Rossa e il Segretariato delle Nazioni
Unite è stato approntato un ‘Bollettino sulla osservanza da parte delle forze
delle Nazioni Unite del diritto internazionale umanitario’, emanato dal
Segretario generale nell’agosto 1999 .
(44)
Il Bollettino non ha l’obiettivo di fornire una base giuridica per l’applica-
zione del diritto umanitario alle Nazioni Unite. Sembra anche difficile poterne
sostenere il rango di strumento di codificazione di norme consuetudinarie. Si
tratterebbe, piuttosto, di una sintesi delle regole allora considerate più rilevanti
nel contesto delle operazioni di mantenimento della pace .
(45)
Analizzando i principi contenuti nel Bollettino del 1999, assume un parti-
colare rilievo in questa sede la parte nella quale si è affermata l’applicabilità di
«principi e norme fondamentali di diritto internazionale umanitario […] nelle
azioni coercitive [enforcement actions] e nelle operazioni di mantenimento della
pace in cui è consentito l’uso della forza per legittima difesa», richiedendo anche
(43) - Abbastanza emblematicamente, il primo di questi accordi sembra essere stato quello conclu-
so dall’UNAMIR nel 1993, operazione che probabilmente costituisce il più grande fallimen-
to in tema di peacekeeping delle Nazioni Unite (Art. 7, UNAMIR SOFA).
(44)- Segretario generale, bulletin on the observance by United nations forces of international humanitarian
law, 6 agosto 1999, U.N. Doc. ST/SGB/1999/13. Il Bollettino è, tra l’altro, anche finaliz-
zato a consentire al Segretario generale di rispettare l’obbligo di portare a conoscenza dei
membri delle missioni delle Nazioni Unite i principi e le regole del diritto umanitario, così
come previsto dai SOFA succedutisi dal 1993 in poi. I bollettini del Segretario generale
sono atti amministrativi, generalmente utilizzati dal Tribunale amministrativo delle
Nazioni Unite come strumenti interpretativi dei regolamenti relativi al personale, o sono
riconosciuti come preziosi strumenti normativi complementari nell’applicazione di questi
ultimi: W. MÜNCH, W. GÖTTELMANN, article 101, in B. SIMMA, The charter, cit. (2002), pag.
1252, 1260. D. SHRAGA, Un peacekeeping operations: applicability of international Humanitarian
law and Responsibility for operations-Releated Damage, in american Journal of international law,
2000, pagg. 406, 407. V. anche Segretario generale, bulletin, sez. 3.
(45)- M. ZWANENBURG, accountability of peace Support operations, Leiden, 2005, pagg. 174 ss.
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