Page 71 - Rassegna 2018-1_2
P. 71
LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI ILLECITI COMMESSI DAL PERSONALE
IMPEGNATO ALL’ESTERO IN MISSIONI DI PEACEKEEPING ALLA LUCE DELLA PRASSI
delle Nazioni Unite difficilmente può essere ritenuto un elemento decisivo ai fini
dell’attribuzione, poiché esso non tiene conto del fatto che i contingenti possano
continuare ad agire come organi - de jure o anche de facto - dello Stato d’origine .
(33)
Questo doppio collegamento istituzionale giustifica l’applicazione di una
norma speciale di attribuzione, che si basa sul controllo effettivo esercitato sulla
condotta di tali forze .
(34)
Infatti, mentre la missione di peacekeeping è in sé un organo sussidiario
dell’ONU, le truppe sul campo continuano a rimanere organi degli Stati di
appartenenza. Per determinare chi debba in concreto assumere la responsabilità
per gli atti illeciti compiuti nel corso delle operazioni di mantenimento della
pace dell’ONU occorre, quindi, fare riferimento al criterio del controllo effetti-
vo, codificato dall’art. 7 ARIO. Questa disposizione prevede, in particolare, che
la condotta di un organo di uno Stato, o di un organo o agente di un’organiz-
zazione internazionale, che è messo a disposizione di un’altra organizzazione
internazionale è considerata un atto di quest’ultima qualora essa eserciti un con-
trollo effettivo su tale condotta. La Commissione di diritto internazionale, infat-
ti, ha affermato che tale principio dovrebbe valere anche per le operazioni di
peacekeeping, nella misura in cui sia possibile distinguere aree di controllo effetti-
vo relative rispettivamente alle Nazioni Unite e allo Stato contributore .
(35)
Lo stesso Relatore speciale, l’italiano Giorgio Gaja, pur avendo osservato
che le forze di peacekeeping sono considerate dalle Nazioni Unite come un orga-
no sussidiario, ha rigettato questa ricostruzione, sostenendo, al contrario, che le
attività di un organo debbano comunque essere accertate alla luce del criterio
del ‘controllo effettivo’ esercitato dall’organizzazione internazionale sulle sin-
gole attività da esso poste in essere .
(36)
(33)- P. PALCHETTI, international Responsibility for conduct of Un peacekeeping Forces: the question of attri-
bution, in Seqüência, 2015, pag. 19, 31; P. JACOB, les définitions des notions d’ ‘organe’ et d’ ‘agent’
retenues par la cDi sont-elles opérationnelles?, in Revue belge de droit international, 2013, pagg. 24-25.
(34) - P. PALCHETTI, international Responsibility, cit., pag. 31. V. anche E. SOMMARIO, Unlawful conduct
of Un peacekeepers: who is to blame - the contributing State or the Un?, in The iTpcM international
commentary, 2014, 36, pagg. 53 ss.
(35) - Report of the international law commission, Sixty-third Session, cit., pag. 90, par. 9.
(36)- G. GAJA, Second Report on Responsibility of international organizations, in Yearbook of the
international law commission, 2004, vol. ii, part one, U.N. Doc. A/CN.4/541, pag. 17.
69