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LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI ILLECITI COMMESSI DAL PERSONALE
                 IMPEGNATO ALL’ESTERO IN MISSIONI DI PEACEKEEPING ALLA LUCE DELLA PRASSI


               delle Nazioni Unite difficilmente può essere ritenuto un elemento decisivo ai fini
               dell’attribuzione, poiché esso non tiene conto del fatto che i contingenti possano
               continuare ad agire come organi - de jure o anche de facto - dello Stato d’origine .
                                                                                         (33)
                    Questo doppio collegamento istituzionale giustifica l’applicazione di una
               norma speciale di attribuzione, che si basa sul controllo effettivo esercitato sulla
               condotta di tali forze .
                                    (34)
                    Infatti,  mentre  la  missione  di  peacekeeping è  in  sé  un  organo  sussidiario
               dell’ONU,  le  truppe  sul  campo  continuano  a  rimanere  organi  degli  Stati  di
               appartenenza. Per determinare chi debba in concreto assumere la responsabilità
               per gli atti illeciti compiuti nel corso delle operazioni di mantenimento della
               pace dell’ONU occorre, quindi, fare riferimento al criterio del controllo effetti-
               vo, codificato dall’art. 7 ARIO. Questa disposizione prevede, in particolare, che
               la condotta di un organo di uno Stato, o di un organo o agente di un’organiz-
               zazione internazionale, che è messo a disposizione di un’altra organizzazione
               internazionale è considerata un atto di quest’ultima qualora essa eserciti un con-
               trollo effettivo su tale condotta. La Commissione di diritto internazionale, infat-
               ti, ha affermato che tale principio dovrebbe valere anche per le operazioni di
               peacekeeping, nella misura in cui sia possibile distinguere aree di controllo effetti-
               vo relative rispettivamente alle Nazioni Unite e allo Stato contributore .
                                                                                   (35)
                    Lo stesso Relatore speciale, l’italiano Giorgio Gaja, pur avendo osservato
               che le forze di peacekeeping sono considerate dalle Nazioni Unite come un orga-
               no sussidiario, ha rigettato questa ricostruzione, sostenendo, al contrario, che le
               attività di un organo debbano comunque essere accertate alla luce del criterio
               del ‘controllo effettivo’ esercitato dall’organizzazione internazionale sulle sin-
               gole attività da esso poste in essere .
                                                 (36)


               (33)- P. PALCHETTI, international Responsibility for conduct of  Un peacekeeping Forces: the question of  attri-
                    bution, in Seqüência, 2015, pag. 19, 31; P. JACOB, les définitions des notions d’ ‘organe’ et d’ ‘agent’
                    retenues par la cDi sont-elles opérationnelles?, in Revue belge de droit international, 2013, pagg. 24-25.
               (34) - P. PALCHETTI, international Responsibility, cit., pag. 31. V. anche E. SOMMARIO, Unlawful conduct
                    of  Un peacekeepers: who is to blame - the contributing State or the Un?, in The iTpcM international
                    commentary, 2014, 36, pagg. 53 ss.
               (35) - Report of  the international law commission, Sixty-third Session, cit., pag. 90, par. 9.
               (36)- G.  GAJA,  Second  Report  on  Responsibility  of   international  organizations,  in Yearbook  of   the
                    international law commission, 2004, vol. ii, part one, U.N. Doc. A/CN.4/541, pag. 17.

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