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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE
comportamento debba essere direttamente attribuito all’Organizzazione, sulla
base di un criterio generale di attribuzione dell’illecito che, per le organizzazioni
internazionali, trova oggi riscontro nell’art. 6 del Progetto di articoli sulla
responsabilità delle organizzazioni internazionali (ARIO), approvato dalla
Commissione di diritto internazionale nel 2011 .
(30)
Secondo il Segretario generale, infatti, le forze messe a disposizione delle
Nazioni Unite si ‘trasformano’ in un organo sussidiario dell’ONU e, come tali,
determinano la responsabilità dell’Organizzazione, così come qualsiasi altro orga-
no sussidiario, indipendentemente dal fatto che il controllo esercitato su tutti gli
aspetti dell’operazione sia, in pratica, ‘effettivo’ o che essi abbiano agito ultra vires .
(31)
Sebbene considerare l’ONU come l’unico ente responsabile per la condot-
ta delle forze di peacekeeping possa in astratto garantire una maggiore efficienza
delle operazioni militari , lo status formale delle missioni all’interno del sistema
(32)
(30)- Commissione di diritto internazionale, Draft articles on on the responsibility of international organ-
izations, in Report of the international law commission, Sixty-third Session (26 april-3 June and 4
July-12 august 2011), UN Doc. A/66/10, pag. 54.
L’art. 6 ARIO prevede che: «1. La condotta di un organo o agente di un’organizzazione
internazionale nell’esercizio delle proprie funzioni è considerato un atto di questa organiz-
zazione ai sensi del diritto internazionale, qualunque sia la posizione rivestita dall’organo o
dall’agente rispetto all’organizzazione; 2. Nella determinazione delle funzioni degli organi o
agenti si applicano le regole dell’organizzazione».
(31) - U.N. Doc. A/CN.4/637/Add.1, pag. 13. Occorre notare, tuttavia, che le stesse Nazioni
Unite non hanno escluso la possibilità che, in alcune circostanze, una determinata condotta
di un contingente nazionale possa essere attribuita allo Stato di invio (ivi, par. 14). Per un
inquadramento si veda P. KLEIN, The attribution of acts to international organizations, in J.
CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON (a cura di), The law of international Responsibility, Oxford,
2010, pag. 297. L’applicazione del criterio organico di cui all’art. 6 ARIO ha trovato sostegno
in parte della dottrina (F. SEYERSTED, United nations Forces: Some legal problems, in british
Yearbook of international law, 1961, pag. 429; A. SARI, Un peacekeeping operations and article 7
aRio: The Missing link, in international organizations law Review, 2012, pag. 77; A. SARI, R.A.
WESSEL, international Responsibility for eU Military operations: Finding the eU’s place in the global
accountability Regime, in B. VAN VOOREN, S. BLOCKMANS, J. WOUTERS (a cura di), The eU’s Role
in global governance. The legal Dimension, Oxford, 2013, pag. 126) e nella decisione della Corte
europea dei diritti dell’uomo relativa al noto caso behrami e Saramati (decisione del 2 maggio
2007, behrami e behrami c. Francia e Saramati c. Francia, germania e norvegia, ricorsi nn. 71412/01
e 78166/01), in cui si è fatto riferimento all’UNMIK (United nations Mission in kosovo) come
ad un organo sussidiario delle Nazioni Unite creato ai sensi del Capitolo VII della Carta per
poi ricondurre esclusivamente all’ONU gli atti da essa compiuti (par. 143).
(32) - Report of the international law commission, Sixty-third Session, cit., pag. 90, par. 9.
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