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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE


                  comportamento debba essere direttamente attribuito all’Organizzazione, sulla
                  base di un criterio generale di attribuzione dell’illecito che, per le organizzazioni
                  internazionali,  trova  oggi  riscontro  nell’art.  6  del  Progetto  di  articoli  sulla
                  responsabilità  delle  organizzazioni  internazionali  (ARIO),  approvato  dalla
                  Commissione di diritto internazionale nel 2011 .
                                                                (30)
                       Secondo il Segretario generale, infatti, le forze messe a disposizione delle
                  Nazioni Unite si ‘trasformano’ in un organo sussidiario dell’ONU e, come tali,
                  determinano la responsabilità dell’Organizzazione, così come qualsiasi altro orga-
                  no sussidiario, indipendentemente dal fatto che il controllo esercitato su tutti gli
                  aspetti dell’operazione sia, in pratica, ‘effettivo’ o che essi abbiano agito ultra vires .
                                                                                            (31)
                       Sebbene considerare l’ONU come l’unico ente responsabile per la condot-
                  ta delle forze di peacekeeping possa in astratto garantire una maggiore efficienza
                  delle operazioni militari , lo status formale delle missioni all’interno del sistema
                                         (32)
                  (30)- Commissione di diritto internazionale, Draft articles on on the responsibility of  international organ-
                       izations, in Report of  the international law commission, Sixty-third Session (26 april-3 June and 4
                       July-12 august 2011), UN Doc. A/66/10, pag. 54.
                       L’art. 6 ARIO prevede che: «1. La condotta di un organo o agente di un’organizzazione
                       internazionale nell’esercizio delle proprie funzioni è considerato un atto di questa organiz-
                       zazione ai sensi del diritto internazionale, qualunque sia la posizione rivestita dall’organo o
                       dall’agente rispetto all’organizzazione; 2. Nella determinazione delle funzioni degli organi o
                       agenti si applicano le regole dell’organizzazione».
                  (31) - U.N.  Doc.  A/CN.4/637/Add.1,  pag.  13.  Occorre  notare,  tuttavia,  che  le  stesse  Nazioni
                       Unite non hanno escluso la possibilità che, in alcune circostanze, una determinata condotta
                       di un contingente nazionale possa essere attribuita allo Stato di invio (ivi, par. 14). Per un
                       inquadramento  si  veda  P.  KLEIN,  The  attribution  of   acts  to  international  organizations,  in  J.
                       CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON (a cura di), The law of  international Responsibility, Oxford,
                       2010, pag. 297. L’applicazione del criterio organico di cui all’art. 6 ARIO ha trovato sostegno
                       in  parte  della  dottrina  (F.  SEYERSTED,  United  nations  Forces:  Some  legal  problems,  in  british
                       Yearbook of  international law, 1961, pag. 429; A. SARI, Un peacekeeping operations and article 7
                       aRio: The Missing link, in international organizations law Review, 2012, pag. 77; A. SARI, R.A.
                       WESSEL, international Responsibility for eU Military operations: Finding the eU’s place in the global
                       accountability Regime, in B. VAN VOOREN, S. BLOCKMANS, J. WOUTERS (a cura di), The eU’s Role
                       in global governance. The legal Dimension, Oxford, 2013, pag. 126) e nella decisione della Corte
                       europea dei diritti dell’uomo relativa al noto caso behrami e Saramati (decisione del 2 maggio
                       2007, behrami e behrami c. Francia e Saramati c. Francia, germania e norvegia, ricorsi nn. 71412/01
                       e 78166/01), in cui si è fatto riferimento all’UNMIK (United nations Mission in kosovo) come
                       ad un organo sussidiario delle Nazioni Unite creato ai sensi del Capitolo VII della Carta per
                       poi ricondurre esclusivamente all’ONU gli atti da essa compiuti (par. 143).
                  (32) - Report of  the international law commission, Sixty-third Session, cit., pag. 90, par. 9.

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