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LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI ILLECITI COMMESSI DAL PERSONALE
IMPEGNATO ALL’ESTERO IN MISSIONI DI PEACEKEEPING ALLA LUCE DELLA PRASSI
Almeno altrettanto problematici sono gli interventi che combinano una
forza di pace delle Nazioni Unite con un’operazione degli Stati membri auto-
rizzata ex Capitolo VII della Carta, ciascuna dispiegata con un proprio mandato
e totalmente o parzialmente estranea alla struttura dell’altra .
(12)
Queste caratteristiche, che denotano una certa complessità sia sul piano
funzionale sia su quello operativo, si riflettono in una difficile sistemazione nor-
mativa delle ipotesi di responsabilità per eventuali illeciti commessi dalle forze
di peacekeeping, soprattutto per quanto concerne gli aspetti relativi all’attribuzio-
ne delle condotte dei contingenti militari.
3. La struttura di comando delle missioni di peacekeeping
Esistono, come si è accennato, significative differenze tra l’impianto origina-
riamente previsto dalla Carta delle Nazioni Unite e la struttura che si è poi in con-
creto sviluppata riguardo alle misure utilizzabili dall’Organizzazione per il mante-
nimento della pace e la sicurezza internazionale. La Carta creava, infatti, un sistema
centralizzato di controllo sulle forze militari delle Nazioni Unite da istituirsi ai sensi
dell’art. 43. Tali forze avrebbero dovuto operare sotto la ‘direzione strategica’ delle
Nazioni Unite, attraverso la supervisione di un Comitato di stato maggiore .
(13)
Date le tensioni innescate dalla guerra fredda, tuttavia, tali previsioni non
sono mai state tradotte in pratica e le strutture di comando delle operazioni di
pace si sono sviluppate secondo le esigenze della prassi, affinandosi col tempo .
(14)
(12) - I principali esempi di tale ‘convivenza’ fra mandati nel corso degli anni Novanta si sono avuti
in Ruanda, con la Missione di assistenza delle Nazioni Unite (UNAMIR) e il parallelo inter-
vento delle truppe francesi con l’operazione Turquoise nel 1994, e in Iugoslavia, con la
United Nations Protection Force (UNPROFOR) e la contemporanea presenza della NATO.
(13) - Quest’ultimo, secondo l’art. 47, avrebbe avuto il compito di assistere il Consiglio di sicurezza su tutte
le questioni relative agli aspetti militari del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
elaborare piani di dispiegamento delle forze e comandare le forze stesse, traducendo gli obiettivi
politici del Consiglio in piani militari, che sarebbero stati poi trasmessi ai comandanti sul campo.
(14) - J. FROWEIN, chapter vii. action with Respect to reat to the peace, breaches of the peace, and acts of
aggression, in B. SIMMA et al. (a cura di), The charter of the United nations: a commentary,
Oxford, 1995, pagg. 605, 639; W. LEWIS, J. SEWALL, United nations peacekeeping: ends versus
Means, in JoinT FoRce QUaRTeRlY, 1993, pag. 56.
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