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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE


                       I comandanti nazionali sono responsabili per la condotta e la disciplina dei
                  contingenti militari. L’art. 7 ter del nuovo modello di Memorandum d’intesa tra
                  l’ONU e gli Stati contributori prevede, infatti, che il comandante debba essere dota-
                  to dell’autorità necessaria ad adottare ogni ragionevole misura al fine del manteni-
                  mento della disciplina e la buona condotta tra tutti i membri del contingente nazio-
                  nale, assicurando il rispetto degli standard di condotta delle Nazioni Unite, delle
                  norme e dei regolamenti specifici della missione, nonché degli obblighi derivanti da
                  leggi e regolamenti locali, in conformità con l’accordo sullo status delle forze .
                                                                                         (22)
                       L’autorità disciplinare, che in genere deriva dal comando delle forze militari,
                  non è invece concessa al Comandante della forza, il quale non ha alcun potere di
                  esercitare una giurisdizione disciplinare o penale nei confronti delle truppe, seb-
                  bene egli debba essere informato dai comandanti dei contingenti di eventuali
                  gravi questioni disciplinari che coinvolgano le loro truppe, incluse le azioni di
                  seguito intraprese . Come evidenziato anche dal Segretario generale, il comando
                                   (23)
                  esercitato dal Comandante della forza è di tipo ‘operativo’ ed è limitato alla capa-
                  cità di emanare ‘direttive operative’ entro uno specifico mandato del Consiglio di
                  sicurezza, in un periodo di tempo concordato e in una specifica area geografica .
                                                                                            (24)
                       In pratica, il Sottosegretario generale per le operazioni di mantenimento
                  della pace dirige e controlla, per conto del Segretario generale, il funzionamento
                  delle operazioni di peacekeeping esercitando ‘autorità operativa’; il consigliere mili-
                  tare del Segretario generale fornisce consulenza sulla ‘direzione strategica’ del-
                  l’operazione; il Comandante della forza, infine, è delegato al ‘controllo operativo’
                  dei contingenti militari in missione . Quest’ultimo è autorizzato a delegare il
                                                    (25)
                  ‘controllo tattico’ a comandanti di settore o di unità, mentre il ‘comando tattico’,
                  inteso come capacità di assegnare compiti alle forze sotto il proprio comando
                  per il compimento della missione, resta ai comandanti dei singoli contingenti .
                                                                                            (26)
                  (22) - art. 7 ter, Memorandum of  understanding, allegato al Manual on policies and procedures concerning the
                       Reimbursement and control of  contingent-owned equipment of  Troop/police contributors participating
                       in peacekeeping Missions (coe Manual), 2014, in U.N. Doc. A/C.5/69/18.
                  (23) - Ibid.
                  (24) - Ibid., par. 4.
                  (25)- J. HOUCK, op. cit., pag. 23; D. BOWETT, United nations Forces: a legal Study of  United nations
                       practice, Londra, 1964, pag. 359.
                  (26) - Dipartimento delle Nazioni Unite per le operazioni di peacekeeping, Authority, Command
                       and Control in UN Peacekeeping Operations, 2008 (U.N. Doc. PK/G/2008.04), par. 10.

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