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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE
I comandanti nazionali sono responsabili per la condotta e la disciplina dei
contingenti militari. L’art. 7 ter del nuovo modello di Memorandum d’intesa tra
l’ONU e gli Stati contributori prevede, infatti, che il comandante debba essere dota-
to dell’autorità necessaria ad adottare ogni ragionevole misura al fine del manteni-
mento della disciplina e la buona condotta tra tutti i membri del contingente nazio-
nale, assicurando il rispetto degli standard di condotta delle Nazioni Unite, delle
norme e dei regolamenti specifici della missione, nonché degli obblighi derivanti da
leggi e regolamenti locali, in conformità con l’accordo sullo status delle forze .
(22)
L’autorità disciplinare, che in genere deriva dal comando delle forze militari,
non è invece concessa al Comandante della forza, il quale non ha alcun potere di
esercitare una giurisdizione disciplinare o penale nei confronti delle truppe, seb-
bene egli debba essere informato dai comandanti dei contingenti di eventuali
gravi questioni disciplinari che coinvolgano le loro truppe, incluse le azioni di
seguito intraprese . Come evidenziato anche dal Segretario generale, il comando
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esercitato dal Comandante della forza è di tipo ‘operativo’ ed è limitato alla capa-
cità di emanare ‘direttive operative’ entro uno specifico mandato del Consiglio di
sicurezza, in un periodo di tempo concordato e in una specifica area geografica .
(24)
In pratica, il Sottosegretario generale per le operazioni di mantenimento
della pace dirige e controlla, per conto del Segretario generale, il funzionamento
delle operazioni di peacekeeping esercitando ‘autorità operativa’; il consigliere mili-
tare del Segretario generale fornisce consulenza sulla ‘direzione strategica’ del-
l’operazione; il Comandante della forza, infine, è delegato al ‘controllo operativo’
dei contingenti militari in missione . Quest’ultimo è autorizzato a delegare il
(25)
‘controllo tattico’ a comandanti di settore o di unità, mentre il ‘comando tattico’,
inteso come capacità di assegnare compiti alle forze sotto il proprio comando
per il compimento della missione, resta ai comandanti dei singoli contingenti .
(26)
(22) - art. 7 ter, Memorandum of understanding, allegato al Manual on policies and procedures concerning the
Reimbursement and control of contingent-owned equipment of Troop/police contributors participating
in peacekeeping Missions (coe Manual), 2014, in U.N. Doc. A/C.5/69/18.
(23) - Ibid.
(24) - Ibid., par. 4.
(25)- J. HOUCK, op. cit., pag. 23; D. BOWETT, United nations Forces: a legal Study of United nations
practice, Londra, 1964, pag. 359.
(26) - Dipartimento delle Nazioni Unite per le operazioni di peacekeeping, Authority, Command
and Control in UN Peacekeeping Operations, 2008 (U.N. Doc. PK/G/2008.04), par. 10.
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