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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE


                  vicenda , infatti, alcune vittime decidevano di depositare un ricorso collettivo
                          (73)
                  contro l’Organizzazione dinanzi ai giudici federali di New York. Abbastanza
                  prevedibilmente, sia i giudici di primo grado, sia quelli di appello, dichiararono
                  tuttavia il ricorso irricevibile. Ciò in applicazione delle regole sulla immunità
                  dalla  giurisdizione  dell’ONU,  garantita  dalla  Convenzione  sui  privilegi  e  le
                  immunità delle Nazioni Unite del 1946. I giudici non tennero conto, tra l’altro,
                  della conseguente sostanziale disapplicazione da parte dell’Organizzazione della
                  sez. 29 di detta Convenzione, la quale impone la previsione di adeguate proce-
                  dure per la composizione delle controversie civili di cui essa o un suo funzio-
                  nario sia parte .
                                (74)
                       L’impunità che ne è derivata e la continua mancanza di un’assunzione di
                  responsabilità  delle  Nazioni  Unite,  ha  alimentato  aspre  critiche  non  solo  da
                  parte  di  ampi  settori  dell’opinione  pubblica,  tra  cui  autorevoli  ONG ,  ma
                                                                                        (75)
                  anche da parte di molti esperti giuristi, alcuni dei quali in regime di collabora-
                  zione con la stessa Organizzazione.
                       In particolare, il Relatore speciale sulla povertà estrema e i diritti umani,
                  Philp Alston, in un rapporto pubblicato nell’agosto 2016, ha duramente stigma-
                  tizzato  le  Nazioni  Unite  per  aver  omesso  la  propria  responsabilità  giuridica
                  rispetto all’epidemia, negato ogni richiesta di risarcimento e rifiutato l’istituzione
                  di procedimenti di risoluzione delle controversie in sede civile, definendo tale
                  approccio come morally unconscionable, legally indefensible and politically self-defeating .
                                                                                            (76)
                  (73) - Final Report of the Independent Panel of Experts on the Cholera Outbreak in Haiti, dispo-
                       nibile su http://www.un.org/News/dh/infocus/haiti/UN-cholera-report-final.pdf (ultima
                       visita 19 febbraio 2018), secondo cui lo scoppio dell’epidemia era da addebitarsi ad una ‘con-
                       fluenza di circostanze’.
                  (74) - United States District Court for the Southern District of New York, georges v. United nations,
                       sentenza del 9 gennaio 2015, ricorso n. 13-cv-7146(JPO); Court of Appeals for the Second
                       Circuit, georges v. United nations, sentenza del 18 agosto 2016, ricorso n. 15-455-cv: P. PAVONI,
                       immunità e responsabilità dell’onU per l’introduzione del colera ad Haiti: la sentenza d’appello nel caso
                       Georges, il «rapporto alston» e le «scuse» del Segretario generale, in Rivista di diritto internazionale,
                       2017, p. 133. Sulla sez. 29 della Convenzione si veda K. SCHMALENBACH, Dispute Settlement
                       (article viii Sections 29-30 general convention), in A. REINISCH (a cura di), The conventions on the
                       privileges and immunities of  the United nations and its Specialized agencies: a commentary, Oxford,
                       2016, pag. 529.
                  (75) - Report of  the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, cit., par. 40-43.
                  (76) - Ibid., par. 3.

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