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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               tratta di una sospensione acquosa di solidi che origina dal trattamento meccani-
               co, biologico e/o chimico-fisico degli scarichi di insediamenti urbani, produttivi,
               al fine di eliminare le sostanze inquinanti ivi presenti.
                    Un fango fresco derivante dal trattamento delle acque di scarico presenta
               un alto contenuto di sostanze organiche che lo rende particolarmente adatto
               all’impiego in agricoltura quale concime biologico. Si tratta di un impiego che
               sul piano astratto risolve due problematiche: una legata allo smaltimento di que-
               sti prodotti che altrimenti finirebbero in discarica, in quanto rifiuti, l’altra legata
               all’utilizzo di fertilizzanti biologici e non chimici. In Europa, infatti, vi sono
               numerosi Paesi che fanno un ampio utilizzo di questo tipo di fanghi in agricol-
               tura; come in Italia, ad esempio, l’Emilia Romagna.
                    Tuttavia, il quadro normativo di riferimento, come spesso accade in questa
               materia, non è facilmente intellegibile a causa delle difficoltà derivanti da una
               stratificazione legislativa non coordinata e non facilmente ricostruibile.
                    La disciplina fondamentale è contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio
               1992, n. 99 (cosiddetta legge fanghi) che, in attuazione della direttiva comuni-
               taria  86/278/CEE,  detta  le  condizioni  di  utilizzo  del  fango  in  agricoltura.
               L’interpretazione della normativa è strettamente connessa con la nozione di
               acque reflue civili e produttive e al concetto di “assimilazione” del refluo pro-
               duttivo a quello civile.
                    Infine, molto discussa è l’applicabilità alla materia in esame della disciplina
               sulla bonifica dei siti inquinati, in particolare dell’applicabilità della tabella 1,
               allegato 5, titolo V, del decreto legislativo 152/2006 relativa alle Concentrazioni
               delle Soglie di Contaminazione (CSC), ai fini della valutazione della idoneità
               all’uso agronomico dei fanghi.




               2. Esame preliminare delle problematica disciplina


                    È bene tener presente che il fango in quanto tale è un rifiuto disciplinato


                   di acqua scaricata da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione
                   di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (artico-
                   lo 74, lett. h).

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