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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
tratta di una sospensione acquosa di solidi che origina dal trattamento meccani-
co, biologico e/o chimico-fisico degli scarichi di insediamenti urbani, produttivi,
al fine di eliminare le sostanze inquinanti ivi presenti.
Un fango fresco derivante dal trattamento delle acque di scarico presenta
un alto contenuto di sostanze organiche che lo rende particolarmente adatto
all’impiego in agricoltura quale concime biologico. Si tratta di un impiego che
sul piano astratto risolve due problematiche: una legata allo smaltimento di que-
sti prodotti che altrimenti finirebbero in discarica, in quanto rifiuti, l’altra legata
all’utilizzo di fertilizzanti biologici e non chimici. In Europa, infatti, vi sono
numerosi Paesi che fanno un ampio utilizzo di questo tipo di fanghi in agricol-
tura; come in Italia, ad esempio, l’Emilia Romagna.
Tuttavia, il quadro normativo di riferimento, come spesso accade in questa
materia, non è facilmente intellegibile a causa delle difficoltà derivanti da una
stratificazione legislativa non coordinata e non facilmente ricostruibile.
La disciplina fondamentale è contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 99 (cosiddetta legge fanghi) che, in attuazione della direttiva comuni-
taria 86/278/CEE, detta le condizioni di utilizzo del fango in agricoltura.
L’interpretazione della normativa è strettamente connessa con la nozione di
acque reflue civili e produttive e al concetto di “assimilazione” del refluo pro-
duttivo a quello civile.
Infine, molto discussa è l’applicabilità alla materia in esame della disciplina
sulla bonifica dei siti inquinati, in particolare dell’applicabilità della tabella 1,
allegato 5, titolo V, del decreto legislativo 152/2006 relativa alle Concentrazioni
delle Soglie di Contaminazione (CSC), ai fini della valutazione della idoneità
all’uso agronomico dei fanghi.
2. Esame preliminare delle problematica disciplina
È bene tener presente che il fango in quanto tale è un rifiuto disciplinato
di acqua scaricata da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione
di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (artico-
lo 74, lett. h).
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