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QUALE FUTURO PER L’UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DA DEPURAZIONE?
soltanto quelli relativi ai settori agroalimentare, cartario e tessile, cioè tutte quel-
le attività produttive in cui non sono utilizzati additivi chimici altrimenti questi
fanghi dovranno essere smaltiti in discarica. Di conseguenza, se al collettore
comunale siano allacciati attività produttive che utilizzano additivi chimici (quali
lavanderia, stazioni di servizio di benzina, officine meccaniche), il fango deri-
vante dal processo di depurazione sarà, per origine, incompatibile con l’impiego
in agricoltura.
Questa tesi afferma che i parametri dei metalli pesanti per i quali il decreto
legislativo 1992, n. 99 prevede dei limiti di concentrazione superati i quali i fan-
ghi sono inadatti all’impiego in agricoltura, sono di numero estremamente
ridotto, proprio in ragione del riferimento alle origini dei reflui ed alle sostanza
inquinanti che possono essere presenti in quel tipo di refluo, che derivando
sostanzialmente dal metabolismo umano, giustificano che la normativa impon-
ga la ricerca di così pochi parametri.
La normativa “fanghi” poi pone una clausola generale (all’articolo 3,
comma b) prevedendo che nei fanghi non devono essere contenute sostanze
nocive o tossiche persistenti e le sostanze indicate nel DPR 10 settembre1982,
n. 915.
La duplice circostanza che la legge indica espressamente che il fango
debba avere quale finalità quella di avere idoneità concimante e non deve pro-
durre effetti nocivi sul terreno implica che, al di là dei vincoli espressamente
previsti, l’impiego di essi non potrà comunque determinare una contaminazio-
ne del terreno agricolo interessato allo spandimento.
A tal fine, l’allegato 1-A del decreto legislativo 1992/99 prevede le con-
centrazioni massime di metalli pesanti che possono essere presenti nei fanghi e,
per lo stesso motivo, le caratteristiche dei fanghi dovranno essere tali da garan-
tire la conformità alla disciplina vigente in materia di messa in sicurezza, boni-
fiche, e ripristino ambientale dei siti inquinanti.
Di conseguenza le caratteristiche dei fanghi dovranno rispettare anche le
concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla
specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare e conformi ai parametri
della tabella 1, allegato 5, titolo V, Parte Quarta, del decreto legislativo
152/06.
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