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QUALE FUTURO PER L’UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DA DEPURAZIONE?


             soltanto quelli relativi ai settori agroalimentare, cartario e tessile, cioè tutte quel-
             le attività produttive in cui non sono utilizzati additivi chimici altrimenti questi
             fanghi dovranno essere smaltiti in discarica. Di conseguenza, se al collettore
             comunale siano allacciati attività produttive che utilizzano additivi chimici (quali
             lavanderia, stazioni di servizio di benzina, officine meccaniche), il fango deri-
             vante dal processo di depurazione sarà, per origine, incompatibile con l’impiego
             in agricoltura.
                  Questa tesi afferma che i parametri dei metalli pesanti per i quali il decreto
             legislativo 1992, n. 99 prevede dei limiti di concentrazione superati i quali i fan-
             ghi  sono  inadatti  all’impiego  in  agricoltura,  sono  di  numero  estremamente
             ridotto, proprio in ragione del riferimento alle origini dei reflui ed alle sostanza
             inquinanti che possono essere presenti in quel tipo di refluo, che derivando
             sostanzialmente dal metabolismo umano, giustificano che la normativa impon-
             ga la ricerca di così pochi parametri.
                  La  normativa  “fanghi”  poi  pone  una  clausola  generale  (all’articolo  3,
             comma b) prevedendo che nei fanghi non devono essere contenute sostanze
             nocive o tossiche persistenti e le sostanze indicate nel DPR 10 settembre1982,
             n. 915.
                  La  duplice  circostanza  che  la  legge  indica  espressamente  che  il  fango
             debba avere quale finalità quella di avere idoneità concimante e non deve pro-
             durre effetti nocivi sul terreno implica che, al di là dei vincoli espressamente
             previsti, l’impiego di essi non potrà comunque determinare una contaminazio-
             ne del terreno agricolo interessato allo spandimento.
                  A tal fine, l’allegato 1-A del decreto legislativo 1992/99 prevede le con-
             centrazioni massime di metalli pesanti che possono essere presenti nei fanghi e,
             per lo stesso motivo, le caratteristiche dei fanghi dovranno essere tali da garan-
             tire la conformità alla disciplina vigente in materia di messa in sicurezza, boni-
             fiche, e ripristino ambientale dei siti inquinanti.
                  Di conseguenza le caratteristiche dei fanghi dovranno rispettare anche le
             concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla
             specifica  destinazione  d’uso  dei  siti  da  bonificare  e  conformi  ai  parametri
             della  tabella  1,  allegato  5,  titolo  V,  Parte  Quarta,  del  decreto  legislativo
             152/06.

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