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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    Al di là del caso concreto, questa decisione della Suprema Corte è di gran-
               de rilevanza perché enuncia alcuni principi di diritto in riferimento alle proble-
               matiche sopra delineate. La prima precisazione contenuta nella sentenza attiene
               proprio l’applicazione alla materia in esame della disciplina dei rifiuti contenuta
               nel Testo Unico Ambientale. Sul punto, la Suprema Corte afferma che la disci-
               plina dei fanghi non è dettata da un apparato normativo autosufficiente confi-
               nato all’interno del decreto legislativo 99/1992, ma il regime giuridico dal quale
               è tratta la completa disciplina della materia, deve essere integrato dalla norma-
               tiva generale sui rifiuti, in quanto soltanto attraverso l’applicazione del Testo
               Unico Ambientale e delle altre norme generali sui rifiuti è possibile assicurare
               la tutela ambientale che il sistema nel suo complesso esige, in applicazione del
               principio generale per cui l’attività di trattamento dei rifiuti deve comunque
               avvenire senza pericolo per la salute del’uomo e dell’ambiente, dettato dal TUA
               che è in linea con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 99/1992.
                    Fatta  questa  premessa,  la  Cassazione  precisa  che  sebbene  il  parametro
               degli idrocarburi totali non sia tra quelli elencati nell’allegato I-A della legge fan-
               ghi, tuttavia esso va ricercato ed è rilevante alla luce della tabella 1, allegato 5,
               al titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo 152/2006.
                    La Corte valorizza il riferimento contenuto nell’articolo 4 del decreto n. 99
               al divieto di utilizzo di fanghi tossici e nocivi per affermare che tale riferimento va
               intesto oggi con rinvio alla disciplina sui rifiuti pericolosi. Sarebbe davvero impen-
               sabile che sia consentito l’impiego in agricoltura di fanghi che contengano sostan-
               ze pericolose, solo perché non nominate ex ante il decreto legislativo 99/1992,
               ponendosi altrimenti un problema serio di limiti di compatibilità dell’utilizzo di
               questi fanghi con la tutela ambientale e di salvaguardia della salute umana.
                    I  fanghi  che  vengono  utilizzati  per  l’agricoltura  quando  derivano  dalla
               depurazione di acque reflue di impianti industriali, devono essere assimilabili a
               quelli che derivano dai refluo civili, se i fanghi per le loro caratteristiche, non
               risultano assimilabili, non possono essere utilizzati tal quali in agricoltura ma
               devono essere sottoposti, rispettate tutte le altre condizioni, ad uno specifico
               trattamento  che  ne  renda  l’impiego  compatibile  con  la  destinazione  finale,
               dovendo essere ricondotto a un fango civile, cioè privato di tutte le componenti
               tipiche delle contaminazioni industriali.

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