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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    La tesi è chiara: se i fanghi devono avere effetto concimante per il terreno
               sarebbe paradossale che in essi siano presenti degli inquinanti tali da deteriorare
               i siti in cui avviene lo spandimento né è sufficiente fare riferimento solo alla
               specifica  normativa  sui  rifiuti  tossico  nocivi  (richiamata  espressamente  dalla
               normativa  che  oggi  occorre  riferire  alla  normativa  dei  rifiuti  pericolosi)  ma
               occorre anche richiamare i limiti dei metalli pesanti previsti per le concentrazio-
               ni delle soglie di contaminazione.
                    Questa posizione è contestata da altri per un duplice ordine di ragione:
                                                         (7)
               per la sovrapposizione e confusione che essa introdurrebbe laddove va a circo-
               scrivere l’utilizzo dei fanghi in agricoltura solo a quelli derivanti da insediamenti
               civili; per il richiamo, ritenuto improprio, ai limiti stabiliti dal TUA in materia di
               bonifica dei siti contaminati.
                    Quanto al primo aspetto, circa la provenienza dei fanghi da reflui indu-
               striali, si ritiene che laddove il decreto 1992/99 richiami le acque reflue prove-
               nienti  da  insediamenti  produttivi,  essa  collimi  esattamene  con  i  concetti  di
               acque  reflue  industriali  di  cui  ex  articolo  74,  lett.  h,  del  decreto  legislativo
               152/2006, in quanto la nozione di insediamento produttivo è stata assorbita
               nella definizione di “agglomerato” e stabilimento industriale (di cui all’articolo
               101, comma 7, lett. n, del TUA).
                    In questa prospettiva, non vi dovrebbero essere dubbi sulla circostanza
               che le acque reflue, anche industriali, conformi ai limiti di emissione in fogna-
               tura di cui alla tabella 3, dell’allegato 5, alla Parte Terza, del TUA, siano assimi-
               labili a quelle domestiche; infatti tali fanghi, prodotti nell’ambito del servizio
               idrico integrato, è sempre attribuito il codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti)
               di un rifiuto non pericoloso in assoluto (190805) e rientrano pienamente nel
               campo di applicazione del decreto legge 99/1992 .
                                                               (8)
                    In sostanza, secondo questa ultima tesi, l’autorizzazione allo scarico di un
               refluo industriale nel collettore comunale, presuppone che tale refluo sia pre-
               trattato e privato degli elementi chimici che possano renderlo pericoloso; la cir-


               (7) - MAURO KUSTURIN, DANTE DIFINO, Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura: quali tipo-
                   logie  si  possono  impiegare?,  in  www.diritto  ambiente.net.  STEFANO MAGLIA,  MIRIAM VIVIANA
                   BALOSSI, Fanghi in agricoltura: quale normativa si applica?, in www.tuttoambiente.it.
               (8) - G. MININNI, L’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, in www.industriaeambiente.it.

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