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QUALE FUTURO PER L’UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DA DEPURAZIONE?


                  L’uso agronomico, infatti, presuppone il rispetto dei limiti previsti per le
             matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato e quindi anche di quelli della
             tabella 1, colonna A, dell’allegato 5, al titolo V, Parte Quarta, del decreto legi-
             slativo 152/2006. Sul punto del tutto superfluo è l’esame anche delle normative
             regionali, che non possono, in questa materia, derogare alla disciplina statale.




             5. Conclusioni


                  La Cassazione ha in maniera chiara affermato l’applicazione alla disciplina
             fanghi dei parametri dei metalli di cui della tabella 1, colonna A, dell’allegato 5,
             Parte Quarta, del decreto legislativo 152/2006, (e non solo di quelli di cui alla
             tabella 1, allegato A, del decreto n. 99) e la necessità del rispetto di tali limiti per
             l’uso  agronomico  del  fango.  È  stata,  dunque,  smentita  la  tesi  di  coloro  che
             sostengono la non omogeneità della normativa sulla bonifica dei siti contami-
             nati rispetto a quella dell’impiego dei fanghi, laddove nella prospettiva enunciata
             in sentenza, la disciplina deve trovare applicazione sia in ragione della natura di
             rifiuto del fango da depurazione, sia in ragione delle matrici ambientali (il suolo)
             su cui esso viene poi utilizzato.
                  D’altro canto, la Cassazione non ha escluso in maniera aprioristica, come
             sostenuto dalla tesi più rigorosa sopra enunciata, che un refluo derivante da un
             insediamento industriale, possa essere incompatibile con l’utilizzo agronomico,
             ma ha sottolineato la necessità che esso venga trattato in modo da renderlo assi-
             milabile.
                  L’appunto che può essere avanzato alla decisione è quello di fare riferi-
             mento alla nozione di refluo civile, che non trova più rispondenza nell’attuale
             normativa; in ordine alla seconda questione posta, non è ben chiarito quando il
             refluo industriale può essere assimilato a quello domestico.
                  In particolare, se occorra, ogni volta, che i fanghi siano accompagnati da
             certificati di analisi comprensive anche dei composti previsti dalla tabella 1, alle-
             gato 5, titolo V, alla Parte Quarta, del TUA, oppure se è sufficiente che lo sca-
             rico industriale sia stato autorizzato ad immettersi nel collettore delle acque
             reflue urbane.

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