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QUALE FUTURO PER L’UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DA DEPURAZIONE?
L’uso agronomico, infatti, presuppone il rispetto dei limiti previsti per le
matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato e quindi anche di quelli della
tabella 1, colonna A, dell’allegato 5, al titolo V, Parte Quarta, del decreto legi-
slativo 152/2006. Sul punto del tutto superfluo è l’esame anche delle normative
regionali, che non possono, in questa materia, derogare alla disciplina statale.
5. Conclusioni
La Cassazione ha in maniera chiara affermato l’applicazione alla disciplina
fanghi dei parametri dei metalli di cui della tabella 1, colonna A, dell’allegato 5,
Parte Quarta, del decreto legislativo 152/2006, (e non solo di quelli di cui alla
tabella 1, allegato A, del decreto n. 99) e la necessità del rispetto di tali limiti per
l’uso agronomico del fango. È stata, dunque, smentita la tesi di coloro che
sostengono la non omogeneità della normativa sulla bonifica dei siti contami-
nati rispetto a quella dell’impiego dei fanghi, laddove nella prospettiva enunciata
in sentenza, la disciplina deve trovare applicazione sia in ragione della natura di
rifiuto del fango da depurazione, sia in ragione delle matrici ambientali (il suolo)
su cui esso viene poi utilizzato.
D’altro canto, la Cassazione non ha escluso in maniera aprioristica, come
sostenuto dalla tesi più rigorosa sopra enunciata, che un refluo derivante da un
insediamento industriale, possa essere incompatibile con l’utilizzo agronomico,
ma ha sottolineato la necessità che esso venga trattato in modo da renderlo assi-
milabile.
L’appunto che può essere avanzato alla decisione è quello di fare riferi-
mento alla nozione di refluo civile, che non trova più rispondenza nell’attuale
normativa; in ordine alla seconda questione posta, non è ben chiarito quando il
refluo industriale può essere assimilato a quello domestico.
In particolare, se occorra, ogni volta, che i fanghi siano accompagnati da
certificati di analisi comprensive anche dei composti previsti dalla tabella 1, alle-
gato 5, titolo V, alla Parte Quarta, del TUA, oppure se è sufficiente che lo sca-
rico industriale sia stato autorizzato ad immettersi nel collettore delle acque
reflue urbane.
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