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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI


                  specifico sul valore dell’etica e dell’aspetto culturale in una dimensione giuridica
                  (non filosofica); ci si permetterà, quindi, di suggerire possibili interventi nell’ot-
                  tica del recupero della legalità e dei valori pubblici. in questo quadro l’etica pub-
                  blica viene intesa come il complesso delle regole che garantiscono il risultato di
                  scelte pubbliche che, se non necessariamente giuste, siano almeno imparziali, in
                  quanto finalizzate a garantire gli interessi della collettività.
                       Facciamo un passo indietro.
                       Quando ci si riferisce alla delittuosità dei pubblici agenti, ci si muove nel
                  terreno dei cosiddetti white collar crime, ovvero i crimini dei colletti bianchi.
                       come noto, tale criminalità è definita anche “criminalità degli affari”, in
                  quanto essa si manifesta all’interno di imprese di tipo commerciale, industriale,
                  finanziario, produttrici di servizi ecc. in secondo luogo, il profilo criminologico
                  dei  “pubblici  funzionari ”  (id  est:  “colletti  bianchi” ),  definisce  coloro  che
                                          (1)
                                                                      (2)
                  delinquono  nell’espletamento  delle  proprie  funzioni  pubbliche:  solo  a  titolo
                  esemplificativo, si pensi all’abuso d’ufficio, alla omissione di atti di ufficio, alla
                  falsità in atti pubblici, alla corruzione, alla concussione, al concorso nei reati
                  commessi dal privato.
                       in altre parole, come affermato dal grande criminologo sutherland, è
                  “delinquente dal colletto bianco” una “persona della classe socio-economi-
                  ca superiore, che viola le leggi deputate a regolare la sua attività professio-
                  nale” ; in realtà, già Beccaria aveva a cuore il fenomeno, allorquando, trat-
                       (3)
                  tando del “danno alla società”, si soffermava sui delitti “dei grandi e dei
                  magistrati, influenza dei quali agisce ad una maggiore distanza e con mag-
                  gior rigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia e di dovere, e sosti-
                  tuendo quella del diritto del più forte, pericoloso del pari in chi lo esercita
                  e in chi lo soffre” .
                                    (4)

                  (1) - nelle pubbliche amministrazioni, la figura del “funzionario” si applica tanto ai titolari degli
                      organi politici che degli uffici/organi amministrativi.
                  (2) - eDwin H. sutHerlanD, White-Collar Criminality, in AmeriCAn soCiologiCAl revieW, v,
                      1940.
                  (3) - per completezza, va detto che tale formulazione è stata poi criticata perché ritenuta troppo
                      generica (cfr. D. m. ermann - r. J. lunDman (a cura di), Corporate and governmental Deviance,
                      oxford university press, new York, 1978.
                  (4) - cfr. Beccaria, Dei delitti e delle pene, edizione a cura di Fabietti, mursia, milano, 1973.

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