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DIRITTO PENALE E BONI MORES?
                        BREVE ANALISI SOCIO-CRIMINOLOGICA IN TEMA DI CORRUZIONE


               di lavoro, fino alle stesse modalità di trattare le persone senza il dovuto rispetto
               e la necessaria gentilezza”) .
                                          (16)
                    con l’aggravante che è ben noto l’effimero apporto simbolico che lo stig-
               ma penale  riesce  a  dare  a  un fenomeno  culturale  così  radicato.  come  è  stato
               efficacemente osservato da un illustre studioso, “in una situazione di assenza di
               parametri pubblici di valutazione morale, per censurare una condotta la via più
               sicura  è  di  qualificarla  come  reato,  mancando  altrimenti  un  sistema  di  valori
               davvero eloquente o condiviso: una censura in termini non penalistici o perfino
               non giuridici, ha un impatto assai modesto in un sistema privo di un codice di
               comportamento autonomo. è diffusa la percezione che se un certo comporta-
               mento non configura un reato, la norma-precetto che lo vieta non sia espres-
               sione  di  un  obbligo  veramente  vincolante:  se  un  fatto  è  un  illecito  civile  o
               amministrativo, la relativa sanzione può essere vista come una sorta di onere: la
               si può metter in conto, in cassa, quale tributo da pagare se vi vuole commettere
               il fatto. se la sanzione è penale, la regola ha un impatto censorio assai più forte,
               esprimendo un divieto assoluto, la cui sanzione non è riducibile a tassa” .
                                                                                     (17)
                    con l’ulteriore,  non secondario,  effetto  distorsivo  di addossare  tutto
               il  peso  della  coltre  di  sospetto  proprio  sugli  amministratori  pubblici  più
               virtuosi, i quali, per paura di incorrere nelle insidie della sanzione penale,
               sparse lungo il segmentato percorso del procedimento amministrativo,
               adotteranno    cautele  finanche   inutili  [continue   richieste  di  parere
               all’anac  (Autorità  Nazionale Anticorruzione),   prassi  ‘scaricabarile’  verso
               altri  uffici]  e  rallenteranno  il  fatidico momento della decisione, sfuggendo
               dal potere di firma.
                    il  vero  problema,  come  aveva  lucidamente  rilevato  massimo  severo
               giannini, dello sfascio organizzativo della pubblica amministrazione, si deve al
               fatto che “l’osservanza delle deontologie professionali è rimessa allo stato di
               compattezza delle pubbliche amministrazioni, compattezza che è assai scarsa”.
                    pertanto,  tali  situazioni  dovrebbero  essere  prevenute  e/o  censurante
               mediante controlli di tipo amministrativo, agendo innanzitutto sulla deontolo-
               gia e sulla formazione dei funzionari e dei dirigenti.
               (16) - cfr. cassese, “maladministration” e rimedi, in Foro iTAliAno, 1992, v, 243.
               (17) - cfr.  Donini,  il  diritto  penale  come  etica  pubblica.  Considerazioni  sul  politico  quale  ‘tipo  d’autore’,
                    mucchi ed., modena, 2014, passim.

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