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DIRITTO PENALE E BONI MORES?
BREVE ANALISI SOCIO-CRIMINOLOGICA IN TEMA DI CORRUZIONE
di lavoro, fino alle stesse modalità di trattare le persone senza il dovuto rispetto
e la necessaria gentilezza”) .
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con l’aggravante che è ben noto l’effimero apporto simbolico che lo stig-
ma penale riesce a dare a un fenomeno culturale così radicato. come è stato
efficacemente osservato da un illustre studioso, “in una situazione di assenza di
parametri pubblici di valutazione morale, per censurare una condotta la via più
sicura è di qualificarla come reato, mancando altrimenti un sistema di valori
davvero eloquente o condiviso: una censura in termini non penalistici o perfino
non giuridici, ha un impatto assai modesto in un sistema privo di un codice di
comportamento autonomo. è diffusa la percezione che se un certo comporta-
mento non configura un reato, la norma-precetto che lo vieta non sia espres-
sione di un obbligo veramente vincolante: se un fatto è un illecito civile o
amministrativo, la relativa sanzione può essere vista come una sorta di onere: la
si può metter in conto, in cassa, quale tributo da pagare se vi vuole commettere
il fatto. se la sanzione è penale, la regola ha un impatto censorio assai più forte,
esprimendo un divieto assoluto, la cui sanzione non è riducibile a tassa” .
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con l’ulteriore, non secondario, effetto distorsivo di addossare tutto
il peso della coltre di sospetto proprio sugli amministratori pubblici più
virtuosi, i quali, per paura di incorrere nelle insidie della sanzione penale,
sparse lungo il segmentato percorso del procedimento amministrativo,
adotteranno cautele finanche inutili [continue richieste di parere
all’anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), prassi ‘scaricabarile’ verso
altri uffici] e rallenteranno il fatidico momento della decisione, sfuggendo
dal potere di firma.
il vero problema, come aveva lucidamente rilevato massimo severo
giannini, dello sfascio organizzativo della pubblica amministrazione, si deve al
fatto che “l’osservanza delle deontologie professionali è rimessa allo stato di
compattezza delle pubbliche amministrazioni, compattezza che è assai scarsa”.
pertanto, tali situazioni dovrebbero essere prevenute e/o censurante
mediante controlli di tipo amministrativo, agendo innanzitutto sulla deontolo-
gia e sulla formazione dei funzionari e dei dirigenti.
(16) - cfr. cassese, “maladministration” e rimedi, in Foro iTAliAno, 1992, v, 243.
(17) - cfr. Donini, il diritto penale come etica pubblica. Considerazioni sul politico quale ‘tipo d’autore’,
mucchi ed., modena, 2014, passim.
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