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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
si è preferito tradurre in norme ciò che invece dovrebbe essere dettato princi-
palmente dalla coscienza, dalla formazione e dalla cultura di ciascuno” .
(23)
la burocrazia amministrativa, negli anni, ha perso le caratteristiche e la
mentalità che aveva un tempo (compattezza, omogeneità e motivazione del
personale). piuttosto che educare i dipendenti pubblici alla cultura delle lega-
lità (all’etica pubblica), si è preferito lasciare ai giudici il compito di stabilire
se un comportamento fosse lecito o meno, lasciandoli nella più totale incer-
tezza .
(24)
in altre parole, si è delegato a quest’ultimi il compito di distinguere tra
amministratori ‘buoni’ e ‘cattivi’, con l’arma tagliente del procedimento
penale .
(25)
con un pericoloso possibile effetto boomerang, dato dalla costruzione di
nuove asfissianti “regole” di comportamento dei dipendenti pubblici, discipli-
nate dai giudici penali, il cui intervento dovrebbe invece essere, come è risaputo,
l’extrema ratio .
(26)
(23) - cfr. cassese, l’etica pubblica, in giornAle Di DiriTTo AmminisTrATivo, 2003, 1097.
(24) - non solo i giudici penali, ma anche quelli amministrativi e contabili, hanno saturato lo spazio
che doveva essere, invece, occupato dalle alte sfere della pubblica amministrazione.
(25) - in argomento, cfr. FianDaca, populismo politico e populismo giudiziario, in CriminAliA, 2013, 95
ss.; cfr. anche moccia, la perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, 2^ ed., esi,
2011, 3: “infatti, la crisi di legalità e legittimità, che ha investito vari settori del sistema, ha
condotto a una sovraesposizione della magistratura, contestualmente gravata di compiti
nuovi ed investita di maggiori poteri”; paDovani, la disintegrazione attuale del sistema sanziona-
torio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, in riv. iT. Dir. ProC. Pen.,
1992, 424, che certifica il “sistematico trasferimento, o accollo, di funzioni sulle spalle del
giudice rappresenta oramai una costante, una sorta di punto di fuga, a partire dal quale il legi-
slatore si «estranea» da sé stesso, rinunciando a maturare, in materie delicate e conflittuali,
linee coerenti e sicure di politica criminale. la supplenza giudiziaria non è più una stagione
storica, ma una categoria dello spirito legislativo” e trapani, creazione giudiziale della norma
penale e suo controllo politico. riflessioni su cesare Beccaria e l’interpretazione della legge
penale 250 anni dopo, in archivio penale web, 1, 2017, 60, il quale parla di “supplenza giu-
diziaria attraverso la cosiddetta «interpretazione», in realtà vera e propria «creazione» del
diritto, come conseguenza, anzitutto, dell’ambiguità, e dunque della non «chiarezza», della
legge”.
(26) - il principio di sussidiarietà pretende che il ricorso alla sanzione penale, in considerazione del
suo carattere afflittivo, deve costituire la reazione estrema dell’ordinamento, cioè deve essere
limitato alle sole ipotesi in cui il ricorso a sanzioni di altra natura (civili, amministrative, tribu-
tarie) risulti inadeguato a dissuadere i consociati dall’offendere determinati beni o interessi.
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