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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI


                       la funzione del diritto penale è infatti ben altra, in quanto il “diritto penale
                  è quel ramo del diritto che ha più capacità censoria, è il più intollerante dei dirit-
                  ti, pur restando (in ipotesi) laico e non confessionale, di partito o di parte” e
                  non possiamo affidarci alla magistratura penale “persino per verificare se un
                  consigliere comunale abbia legittimamente rendicontato per il rimborso spese
                  una tazzina di caffè” .
                                      (18)
                       la norma penale non è quindi lo strumento migliore per affermare l’etica
                  pubblica. “per l’ordinamento giuridico, la sanzione penale è una moneta pesan-
                  te, che va usata con parsimonia.
                       il diritto ha altre corde, più lunghe e più elastiche, per orientare i compor-
                  tamenti  degli  amministratori  pubblici  e  risolvere  in  modo  meno  traumatico
                  questioni moralmente delicate...
                       il diritto costituzionale ed il diritto amministrativo hanno il dovere di indi-
                  rizzare le condotte dei funzionari al fine di prevenire situazioni di “prossimità”
                  alla commissione di reati ” .
                                            (19)
                       nitidamente  lo  conferma  un  celebre  studioso  contemporaneo,  quando
                  afferma che il diritto penale moderno è autorizzato ad attingere le sue basi
                  morali non già da etiche specifiche, bensì da un minimo etico costituita dalla
                  condivisione di alcuni assunti morali essenziali .
                                                               (20)
                       ancora, piace evocare quanto affermato dal compianto Federico stella ,
                                                                                            (21)
                  il quale - con una analisi spietata ma realistica - affermava che l’italia era “non
                  sull’orlo del baratro, ma nel baratro”, che la causa di questa tragedia risiedeva
                  nella  assenza  di  etica  individuale  che  avrebbe  portato,  addirittura,  all’auto-
                  annientamento del genere umano. evidenziava la scomparsa dell’etica indivi-
                  duale (e dell’etica nella azione politica) e riportava le parole del grande teologo
                  Hans Küng: “non è possibile creare o imporre un miglior ordine solo con leggi e decreti.
                  senza l’etica il diritto non ha a lungo andare nessuna consistenza e non ci sarà perciò alcun
                  nuovo ordine senza etica”.



                  (18) - cfr. per il virgolettato cfr. Donini, op. cit., pag. 18.
                  (19) - cfr. B. g. mattarella, le regole dell’onesta, etica, politica, amministrazione, Bologna, 2007, pag. 20.
                  (20) - cfr. FianDaca, Prima lezione di diritto penale, roma, 2017, 80.
                  (21) - si riporta il pensiero dell’illustre pensatore durate un intervento al convegno su “tangento-
                       poli” tenutosi nell’anno 2004, università degli studi di milano.

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