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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
la funzione del diritto penale è infatti ben altra, in quanto il “diritto penale
è quel ramo del diritto che ha più capacità censoria, è il più intollerante dei dirit-
ti, pur restando (in ipotesi) laico e non confessionale, di partito o di parte” e
non possiamo affidarci alla magistratura penale “persino per verificare se un
consigliere comunale abbia legittimamente rendicontato per il rimborso spese
una tazzina di caffè” .
(18)
la norma penale non è quindi lo strumento migliore per affermare l’etica
pubblica. “per l’ordinamento giuridico, la sanzione penale è una moneta pesan-
te, che va usata con parsimonia.
il diritto ha altre corde, più lunghe e più elastiche, per orientare i compor-
tamenti degli amministratori pubblici e risolvere in modo meno traumatico
questioni moralmente delicate...
il diritto costituzionale ed il diritto amministrativo hanno il dovere di indi-
rizzare le condotte dei funzionari al fine di prevenire situazioni di “prossimità”
alla commissione di reati ” .
(19)
nitidamente lo conferma un celebre studioso contemporaneo, quando
afferma che il diritto penale moderno è autorizzato ad attingere le sue basi
morali non già da etiche specifiche, bensì da un minimo etico costituita dalla
condivisione di alcuni assunti morali essenziali .
(20)
ancora, piace evocare quanto affermato dal compianto Federico stella ,
(21)
il quale - con una analisi spietata ma realistica - affermava che l’italia era “non
sull’orlo del baratro, ma nel baratro”, che la causa di questa tragedia risiedeva
nella assenza di etica individuale che avrebbe portato, addirittura, all’auto-
annientamento del genere umano. evidenziava la scomparsa dell’etica indivi-
duale (e dell’etica nella azione politica) e riportava le parole del grande teologo
Hans Küng: “non è possibile creare o imporre un miglior ordine solo con leggi e decreti.
senza l’etica il diritto non ha a lungo andare nessuna consistenza e non ci sarà perciò alcun
nuovo ordine senza etica”.
(18) - cfr. per il virgolettato cfr. Donini, op. cit., pag. 18.
(19) - cfr. B. g. mattarella, le regole dell’onesta, etica, politica, amministrazione, Bologna, 2007, pag. 20.
(20) - cfr. FianDaca, Prima lezione di diritto penale, roma, 2017, 80.
(21) - si riporta il pensiero dell’illustre pensatore durate un intervento al convegno su “tangento-
poli” tenutosi nell’anno 2004, università degli studi di milano.
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