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DIRITTO PENALE E BONI MORES?
BREVE ANALISI SOCIO-CRIMINOLOGICA IN TEMA DI CORRUZIONE
tutto ciò ha, evidentemente, contribuito alla crisi della legalità e alle capa-
cità orientative dei consociati .
(27)
ecco perché, in tale delicato scenario, vanno salutati con favore i codici di
comportamento, che altro non sono che principi di etica auto-codificati (boni
mores). si tratta di strumenti utili a fare chiarezza sui doveri, a tradurre principi
generici (come quelli enunciati nella costituzione), in regole concrete: differen-
ziano le condotte lecite da quelle illecite. il codice rappresenta un valido ausilio
per chi voglia perseguire correttamente l’interesse pubblico. mira a ricostruire
un’etica collettiva del pubblico impiego, basata sull’idea di moralità e correttez-
za e non solo su quella meno tangibile di onestà, di talché si possa controllare
dall’interno, con un referente ‘oggettivo’, la liceità dei comportamenti dei
dipendenti pubblici, intervenendo per tempo sulle situazioni potenzialmente
produttive di corruzione o altri reati del genere .
(28)
insomma, al pari di quanto avviene nel campo della medicina, si interviene
in anticipo sui cosiddetti fattori di rischio (prevenire è meglio che curare!) onde
evitare l’exitus del paziente. ed è l’approccio vincente, su cui scommettere per
l’isolamento delle mele marce del sistema, anche attraverso l’opera di ausilio dei
whistleblowers .
(29)
(27) - per tutti, cfr. zaccaria, la giurisprudenza come fonte di diritto (2007), in id., la comprensione del
diritto, laterza, roma-Bari, 2012, 15. si vedano anche, sull’indirizzo ermeneutico,
KauFmann, Filosofia del diritto ed ermeneutica (1984), trad. it., a cura di g. marino, giuffrè,
milano, 2003; viola, zaccaria, Diritto e interpretazione. lineamenti di teoria ermeneutica del diritto,
laterza, roma-Bari, 2004; Faralli, il giudice e il diritto, in materiali per una storia della cultura giu-
ridica, 34, 2004, 531-537; pastore, interpreti e fonti nell’esperienza giuridica contemporanea, cedam,
padova, 2014. Ben più radicale è l’approccio ermeneutico recentemente proposto da
vogliotti, lo scandalo dell’ermeneutica per la penalistica moderna, cit., il quale, muovendo dall’ir-
reversibile «crisi delle categorie teoriche ereditate dalla stagione illuministica» (ivi, pag. 146),
ossia delle «categorie cardinali (legalità legislativa, riserva assoluta di legge, determinatezza)»
intorno a cui ruotava «l’intero pianeta penalistico», propone apertamente di «svincolare la
legittimazione della giurisdizione… dalla rigida soggezione alla legge» (ivi, p. 176). si sarebbe
prodotto, a suo parere, un mutamento di paradigma nella cultura giuridica: dal paradigma
legalista della modernità, a quello giurisprudenziale della post-modernità, singolarmente
simile, peraltro, a quello parimenti giurisprudenziale della pre-modernità.
(28) - B. g. mattarella, op. cit., 35.
(29) - la tutela del whistleblower nel settore pubblico è stata recentemente modificata ed estesa al set-
tore privato. in argomento, cfr. il contributo redazionale: approvata definitivamente la discipli-
na del whistleblowing anche nel settore privato, giurisprudenza penale, 15 novembre 2017.
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