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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
tanto più seria e robusta sarà la prevenzione, tanto meno ci sarà bisogno
di interventi d’urgenza di stampo penale.
tuttavia, un problema persiste. come noto, infatti, il codice di comporta-
mento dei dipendenti pubblici , può al massimo codificare una serie di principi (31)
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che disciplinano puntualmente le funzioni pubbliche (dal divieto del dipendente
(30) - Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e succ. mod.
(31) - il divieto per il dipendente di chiedere, sollecitare o di accettare, per sé o per altri e a qualsiasi
titolo (quindi, anche sotto forma di sconto), compensi, «regali o altre utilità», fatti salvi quelli
d’uso e di modico valore «non superiore, in via orientativa, a 150 euro». i regali e le altre uti-
lità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell’amministrazione per
essere devoluti a fini istituzionali; la tempestiva comunicazione da parte del dipendente al
responsabile dell’ufficio di appartenenza della propria «adesione o appartenenza» ad associa-
zioni od organizzazioni (esclusi partiti politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano
interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio; la comunicazione, all’atto dell’asse-
gnazione all’ufficio, «di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione» avuti con soggetti
privati negli ultimi tre anni e in qualunque modo retribuiti, oltre al contestuale obbligo di pre-
cisare se con lo stesso (o con il di lui coniuge o convivente o parenti o affini entro il secondo
grado) i rapporti finanziari sussistano ancora; l’obbligo per il dipendente di astenersi «dal
prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi» di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli «derivanti
dall’intento di assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici»; l’obbligo
per i dipendenti di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali adottati
che dovrà «essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che
consenta in ogni momento la replicabilità»; gli obblighi di «comportamento nei rapporti pri-
vati» e «in servizio» e all’interno dell’organizzazione amministrativa; in particolare, l’obbligo
per il dipendente, nella trattazione delle pratiche, di rispettare, salvo diverse esigenze di ser-
vizio o diversa disposizione di priorità stabilito dall’amministrazione di appartenenza, l’ordi-
ne cronologico e di non rifiutare, con motivazioni generiche, le prestazioni a cui sia tenuto;
il «rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione» nell’utilizzo del materiale o delle attrezza-
ture assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento all’utilizzo dei ser-
vizi telematici e delle linee telefoniche dell’ufficio; quanto ai mezzi di trasporto dell’ammini-
strazione a disposizione del dipendente è previsto che l’uso degli stessi avvenga «soltanto per
lo svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’uf-
ficio» (non sarà quindi più possibile l’uso dell’auto per acquisti personali, per la gita domeni-
cale, ecc.); obbligo per i dirigenti, prima di assumere le loro funzioni, di comunicare all’am-
ministrazione «le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari» che possano porli in
conflitto d’interesse con le funzioni pubbliche che svolgono; l’obbligo di fornire «le infor-
mazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti
all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge»; il dovere, nei limiti delle loro
possibilità, di evitare che si diffondano notizie non rispondenti al vero sull’organizzazione,
sull’attività e sugli altri dipendenti.
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