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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI


                       tanto più seria e robusta sarà la prevenzione, tanto meno ci sarà bisogno
                  di interventi d’urgenza di stampo penale.
                       tuttavia, un problema persiste. come noto, infatti, il codice di comporta-
                  mento dei dipendenti pubblici , può al massimo codificare una serie di principi (31)
                                              (30)
                  che disciplinano puntualmente le funzioni pubbliche (dal divieto del dipendente



                  (30) - Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e succ. mod.
                  (31) - il divieto per il dipendente di chiedere, sollecitare o di accettare, per sé o per altri e a qualsiasi
                       titolo (quindi, anche sotto forma di sconto), compensi, «regali o altre utilità», fatti salvi quelli
                       d’uso e di modico valore «non superiore, in via orientativa, a 150 euro». i regali e le altre uti-
                       lità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell’amministrazione per
                       essere devoluti a fini istituzionali; la tempestiva comunicazione da parte del dipendente al
                       responsabile dell’ufficio di appartenenza della propria «adesione o appartenenza» ad associa-
                       zioni od organizzazioni (esclusi partiti politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano
                       interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio; la comunicazione, all’atto dell’asse-
                       gnazione all’ufficio, «di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione» avuti con soggetti
                       privati negli ultimi tre anni e in qualunque modo retribuiti, oltre al contestuale obbligo di pre-
                       cisare se con lo stesso (o con il di lui coniuge o convivente o parenti o affini entro il secondo
                       grado) i rapporti finanziari sussistano ancora; l’obbligo per il dipendente di astenersi «dal
                       prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche
                       potenziale, di interessi» di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli «derivanti
                       dall’intento di assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici»; l’obbligo
                       per i dipendenti di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali adottati
                       che dovrà «essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che
                       consenta in ogni momento la replicabilità»; gli obblighi di «comportamento nei rapporti pri-
                       vati» e «in servizio» e all’interno dell’organizzazione amministrativa; in particolare, l’obbligo
                       per il dipendente, nella trattazione delle pratiche, di rispettare, salvo diverse esigenze di ser-
                       vizio o diversa disposizione di priorità stabilito dall’amministrazione di appartenenza, l’ordi-
                       ne cronologico e di non rifiutare, con motivazioni generiche, le prestazioni a cui sia tenuto;
                       il «rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione» nell’utilizzo del materiale o delle attrezza-
                       ture assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento all’utilizzo dei ser-
                       vizi telematici e delle linee telefoniche dell’ufficio; quanto ai mezzi di trasporto dell’ammini-
                       strazione a disposizione del dipendente è previsto che l’uso degli stessi avvenga «soltanto per
                       lo svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’uf-
                       ficio» (non sarà quindi più possibile l’uso dell’auto per acquisti personali, per la gita domeni-
                       cale, ecc.); obbligo per i dirigenti, prima di assumere le loro funzioni, di comunicare all’am-
                       ministrazione «le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari» che possano porli in
                       conflitto d’interesse con le funzioni pubbliche che svolgono; l’obbligo di fornire «le infor-
                       mazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti
                       all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge»; il dovere, nei limiti delle loro
                       possibilità, di evitare che si diffondano notizie non rispondenti al vero sull’organizzazione,
                       sull’attività e sugli altri dipendenti.

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