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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    L’ulteriore questione che si pone è se il rinvio operato dalla legge fanghi
               alla normativa sui rifiuti possa essere inteso in senso ampio, ivi compreso la
               disciplina sulle bonifiche dei siti inquinati; oppure se il rinvio va inteso in senso
               settoriale e restrittivo, con esclusivo riferimento alle singole discipline di volta
               in volta richiamate, quale, ad esempio, la disciplina in tema di trasporto e stoc-
               caggio (richiamata dall’articolo 8 della legge n. 99, che faceva rinvio al DPR
               1982, n. 915, poi sostituito dal decreto legislativo 22/1997, quest’ultimo ricom-
               preso nel Testo Unico Ambiente).




               3. Il confronto tra le diverse opinioni degli studiosi


                    Secondo un prima tesi i fanghi impiegabili in agricoltura sono solo quello
                                          (6)
               derivanti dalla depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili
               o ad essi assimilabili, dovendosi escludere, sin dall’origine, quei fanghi che deri-
               vano dall’attività dei depuratori cui pervengono fognature che collettano scari-
               chi misti, oltre a quelli civili (sic domestici) anche quelli derivanti da insediamen-
               ti industriali ed artigianali in quanto non assimilabili.
                    Secondo  questa  impostazione,  infatti,  le  caratteristiche  dei  fanghi  che
               derivano da un processo di depurazione di acque reflue urbane sono comun-
               que diverse a seconda del tipo di scarichi immessi nei collettori asserviti all’im-
               pianto.
                    L’immissione nell’impianto di scarichi industriali contenenti metalli pesan-
               ti e composti organici tossici e persistenti determinano la produzione dei fanghi
               con caratteristiche fisiche e chimiche diverse dai fanghi prodotti dal trattamento
               dei reflui derivanti da scarichi civili o ad essi assimilabili.
                    Le sostanze inquinanti, infatti, sottratte al refluo in entrata all’impianto al
               fine di renderlo compatibili con i limiti imposti per lo scarico (ai fini della qua-
               lità delle acque immessi nei collettori) vengono assorbite nei fanghi e conse-
               guentemente non sono utilizzabile in agricoltura neppure come compost.
                    In  conclusione,  secondo  questa  tesi,  gli  unici  scarichi  da  insediamenti
               industriali compatibili con un successivo utilizzo agronomico dei fanghi sono
               (6) - M. SANNA, L’impiego dei fanghi in agricoltura, in industriaeambiente.it.

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