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ELEMENTI DI CONVERGENZA DEL MODELLO DI SICUREZZA EUROPEO VERSO IL
MODELLO STATUNITENSE NELLA GESTIONE DEI FLUSSI MISTI IRREGOLARI
La cooperazione rafforzata e di lungo periodo con gli Stati terzi, fulcro
della nuova strategia europea sui flussi irregolari, impone poi maggiore affida-
mento e rispetto della sovranità altrui e, quindi, anche degli impegni assunti e
delle assicurazioni fornite dalle controparti. La bilateralità dei rapporti di coo-
perazione tra l’Unione o i singoli Stati membri e il «resto del mondo» (wider
world) può quindi indebolire la pretesa dell’Unione, consacrata negli articoli 3,
par. 5, e 8, par. 1, del Trattato di Maastricht, di applicare a livello universale i
valori assoluti sanciti dall’articolo 2 nella misura in cui la cooperazione implica
per forza di cose la distinzione e la separazione di competenze, compiti e
responsabilità tra le due parti.
Il rischio, a nostro avviso già palesatosi, è che il combinato disposto di una
gestione dei flussi irregolari che punta, all’interno dell’Unione, sull’accelerazione
e semplificazione delle procedure di asilo e rimpatrio e, all’esterno, sulla coope-
razione degli Stati terzi possa, da un canto, non garantire lo stesso livello di ele-
vata protezione dei diritti umani del passato e, dall’altro, offrire all’Europa un
“dito giuridico”, fondato sul formalismo, dietro al quale nascondersi mentre si
cerca di raggiungere l’obiettivo di un controllo finalmente pieno sui flussi misti
irregolari ad ogni costo, vale a dire anche mediante la (parziale) compressione dei
diritti fondamentali a vantaggio del (parziale) rafforzamento della sicurezza
dell’Unione e dei suoi Stati membri. Alcuni recenti dati normativi confermano
questo diverso orientamento assunto dalle politiche europee sui flussi irregolari.
A settembre 2015 la Commissione propose la creazione di una lista comune
dell’Unione di Stati terzi «sicuri» includendovi gli Stati balcanici e la Turchia .
(11)
Alle domande di protezione internazionale presentate dai cittadini stra-
nieri di Stati sicuri si applicherebbe una procedura accelerata in modo da con-
sentire il rimpatrio immediato in caso di rigetto. Il timore espresso dal
Parlamento europeo e da alcune ONG è che la presunzione formale di prove-
nire il richiedente protezione da uno Stato sicuro possa di fatto rendere l’esame
della domanda rapido e sbrigativo e che l’esigenza di un rimpatrio immediato
possa prevalere su quella di effettiva protezione dei diritti umani.
(11) - EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
establishing an EU common list of safe countries of origin for the purpose of Directive 2013/32, and
amending Directive 2013/32/EU, COM(2015) 452 final, Brussels, 9 September 2015.
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