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ELEMENTI DI CONVERGENZA DEL MODELLO DI SICUREZZA EUROPEO VERSO IL
                   MODELLO STATUNITENSE NELLA GESTIONE DEI FLUSSI MISTI IRREGOLARI


                     La cooperazione rafforzata e di lungo periodo con gli Stati terzi, fulcro
               della nuova strategia europea sui flussi irregolari, impone poi maggiore affida-
               mento e rispetto della sovranità altrui e, quindi, anche degli impegni assunti e
               delle assicurazioni fornite dalle controparti. La bilateralità dei rapporti di coo-
               perazione tra l’Unione o i singoli Stati membri e il «resto del mondo» (wider
               world) può quindi indebolire la pretesa dell’Unione, consacrata negli articoli 3,
               par. 5, e 8, par. 1, del Trattato di Maastricht, di applicare a livello universale i
               valori assoluti sanciti dall’articolo 2 nella misura in cui la cooperazione implica
               per  forza  di  cose  la  distinzione  e  la  separazione  di  competenze,  compiti  e
               responsabilità tra le due parti.
                     Il rischio, a nostro avviso già palesatosi, è che il combinato disposto di una
               gestione dei flussi irregolari che punta, all’interno dell’Unione, sull’accelerazione
               e semplificazione delle procedure di asilo e rimpatrio e, all’esterno, sulla coope-
               razione degli Stati terzi possa, da un canto, non garantire lo stesso livello di ele-
               vata protezione dei diritti umani del passato e, dall’altro, offrire all’Europa un
               “dito giuridico”, fondato sul formalismo, dietro al quale nascondersi mentre si
               cerca di raggiungere l’obiettivo di un controllo finalmente pieno sui flussi misti
               irregolari ad ogni costo, vale a dire anche mediante la (parziale) compressione dei
               diritti  fondamentali  a  vantaggio  del  (parziale)  rafforzamento  della  sicurezza
               dell’Unione e dei suoi Stati membri. Alcuni recenti dati normativi confermano
               questo diverso orientamento assunto dalle politiche europee sui flussi irregolari.
               A settembre 2015 la Commissione propose la creazione di una lista comune
               dell’Unione di Stati terzi «sicuri» includendovi gli Stati balcanici e la Turchia .
                                                                                        (11)
                     Alle domande di protezione internazionale presentate dai cittadini stra-
               nieri di Stati sicuri si applicherebbe una procedura accelerata in modo da con-
               sentire  il  rimpatrio  immediato  in  caso  di  rigetto.  Il  timore  espresso  dal
               Parlamento europeo e da alcune ONG è che la presunzione formale di prove-
               nire il richiedente protezione da uno Stato sicuro possa di fatto rendere l’esame
               della domanda rapido e sbrigativo e che l’esigenza di un rimpatrio immediato
               possa prevalere su quella di effettiva protezione dei diritti umani.


               (11) -  EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a Regulation of  the European Parliament and of  the Council
                    establishing an EU common list of  safe countries of  origin for the purpose of  Directive 2013/32, and
                    amending Directive 2013/32/EU, COM(2015) 452 final, Brussels, 9 September 2015.

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