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ELEMENTI DI CONVERGENZA DEL MODELLO DI SICUREZZA EUROPEO VERSO IL
                   MODELLO STATUNITENSE NELLA GESTIONE DEI FLUSSI MISTI IRREGOLARI


               regione dove lo Stato abbia la responsabilità di mantenere la sicurezza (si veda
               la  sentenza  Al-Skeini  del  2011).  La  valutazione  delle  surrounding  circumstances
               marca dunque una netta differenza tra l’approccio europeo e quello statunitense
               nella misura in cui queste rilevano troppo per i giudici d’oltreoceano (da cui la
               negazione dell’habeas corpus ai detenuti di Bagram) e invece troppo poco per
               quelli  europei  (da  cui  la  giurisprudenza  Al-Skeini).  In  generale,  quindi,  in
               Europa qualunque situazione è valutata caso per caso tenendo presente la realtà
               effettiva (reality on the ground) al fine di individuare e attribuire rilevanza giuridica
               a qualunque rischio reale (real risk) di violazione dei diritti umani.
                     La principale conseguenza dell’applicazione da parte dei giudici del reality
               on the ground test - vero e proprio simbolo del funzionalismo europeo - è che in
               caso di rimpatrio, estradizione ed allontanamento di persone è irrilevante se lo
               Stato di destinazione sia formalmente parte ai trattati sui diritti umani. Nella
               (elevata) misura in cui il funzionalismo bandisce interpretazioni e valutazioni
               testuali o formali di nozioni e regole in materia di diritti umani, lo Stato a quo
               deve sempre dimostrare che il rispetto dei diritti umani nello Stato ad quem è tal-
               mente effettivo e reale da essere quello Stato uno «Stato sicuro» in cui non sus-
               sistono «substantial grounds [...] for believing that there was a real risk that the
               applicants would be subjected to treatment contrary to Article 3» .
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                     Mancando  tale  dimostrazione  il  trasferimento  non  è  mai  autorizzato,
               neanche verso uno Stato membro dell’Unione dato che non esiste la presunzio-
               ne che questo rispetti i diritti fondamentali solo perché membro dell’Unione.
                     Dati questi presupposti non sorprende che le assicurazioni diplomatiche
               fornite dallo Stato di destinazione quasi mai superino il reality on the ground test
               anche se trascritte in un memorandum stipulato tra gli Stati interessati e tanto-
               meno se generiche e minimali come quelle accettate dall’Esecutivo e dai giudici
               statunitensi.

               (8) - «Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’appli-
                   cazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si
                   può  dimostrare  che  non  ci  sono  generalmente  e  costantemente  persecuzioni  quali  definite
                   nell’articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disu-
                   mano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto
                   armato interno o internazionale» (Allegato I alla Direttiva 2013/32/UE del Parlamento euro-
                   peo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revo-
                   ca dello status di protezione internazionale).

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