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ELEMENTI DI CONVERGENZA DEL MODELLO DI SICUREZZA EUROPEO VERSO IL
MODELLO STATUNITENSE NELLA GESTIONE DEI FLUSSI MISTI IRREGOLARI
(non, quindi, la tutela assoluta dei diritti fondamentali) senza effettuare alcuna
valutazione sostanziale ed effettiva del rischio concreto al quale viene esposto
la persona. In altre parole la mera assicurazione formale dello Stato di consegna
- ancora una volta antitetica rispetto alle assicurazioni «dettagliate e affidabili»
di tutela assoluta dei diritti umani richieste dalle Corti europee - costituisce
l’unico requisito giuridico da soddisfare affinché gli Stati Uniti possano unilate-
ralmente considerare adempiuti i numerosi obblighi in materia di diritti umani.
3. Segue: il funzionalismo europeo
Rispetto al generale orientamento delle Corti statunitensi fin qui illustra-
to, le Corti europee (e, in particolare, quelle di Strasburgo e Lussemburgo)
adottano invece un diverso approccio - di carattere funzionale anziché formale
- al tema dell’applicazione del diritto all’esercizio della potestà d’imperio, in par-
ticolare in situazioni extraterritoriali. Con l’espressione «funzionalismo euro-
peo», dunque, vogliamo evidenziare come l’interpretazione giuridica attribuisca
più rilevanza allo spirito che alla lettera della legge e come ciò spesso determini
una estensione significativa della tutela dei diritti, anche in ragione del fatto che
il funzionalismo (che quasi sempre permea anche la valutazione di azioni e
situazioni concernenti Governi e individui) consente quasi sempre, come
vedremo, di ricollegare all’esercizio della potestà d’imperio dei Governi (soprat-
tutto in situazioni extraterritoriali) l’applicazione del diritto.
A tal fine, dunque, i giudici in Europa respingono le interpretazioni for-
mali e letterali del diritto e tengono conto della realtà effettiva applicando il cri-
terio della reality on the ground ogni volta che siano chiamati a proteggere i diritti
umani dalle azioni dei Governi. La principale conseguenza è che tanto il forma-
lismo statunitense (quasi) sempre separa la “bandiera” dalla “Costituzione”
quanto il funzionalismo europeo (quasi) sempre li unisce così consentendo alla
seconda (Convenzione di Roma, legislazione dell’Unione, leggi nazionali, etc.)
di stare al passo della prima e tutelare nella misura più ampia possibile i diritti
umani, in particolare quando le violazioni si verificano fuori dal territorio degli
Stati europei.
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