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ELEMENTI DI CONVERGENZA DEL MODELLO DI SICUREZZA EUROPEO VERSO IL
                   MODELLO STATUNITENSE NELLA GESTIONE DEI FLUSSI MISTI IRREGOLARI


               (non, quindi, la tutela assoluta dei diritti fondamentali) senza effettuare alcuna
               valutazione sostanziale ed effettiva del rischio concreto al quale viene esposto
               la persona. In altre parole la mera assicurazione formale dello Stato di consegna
               - ancora una volta antitetica rispetto alle assicurazioni «dettagliate e affidabili»
               di  tutela  assoluta  dei  diritti  umani  richieste  dalle  Corti  europee  -  costituisce
               l’unico requisito giuridico da soddisfare affinché gli Stati Uniti possano unilate-
               ralmente considerare adempiuti i numerosi obblighi in materia di diritti umani.





               3. Segue: il funzionalismo europeo

                     Rispetto al generale orientamento delle Corti statunitensi fin qui illustra-
               to,  le  Corti  europee  (e,  in  particolare,  quelle  di  Strasburgo  e  Lussemburgo)
               adottano invece un diverso approccio - di carattere funzionale anziché formale
               - al tema dell’applicazione del diritto all’esercizio della potestà d’imperio, in par-
               ticolare in situazioni extraterritoriali. Con l’espressione «funzionalismo euro-
               peo», dunque, vogliamo evidenziare come l’interpretazione giuridica attribuisca
               più rilevanza allo spirito che alla lettera della legge e come ciò spesso determini
               una estensione significativa della tutela dei diritti, anche in ragione del fatto che
               il  funzionalismo  (che  quasi  sempre  permea  anche  la  valutazione  di  azioni  e
               situazioni  concernenti  Governi  e  individui)  consente  quasi  sempre,  come
               vedremo, di ricollegare all’esercizio della potestà d’imperio dei Governi (soprat-
               tutto in situazioni extraterritoriali) l’applicazione del diritto.
                     A tal fine, dunque, i giudici in Europa respingono le interpretazioni for-
               mali e letterali del diritto e tengono conto della realtà effettiva applicando il cri-
               terio della reality on the ground ogni volta che siano chiamati a proteggere i diritti
               umani dalle azioni dei Governi. La principale conseguenza è che tanto il forma-
               lismo  statunitense  (quasi)  sempre  separa  la  “bandiera”  dalla  “Costituzione”
               quanto il funzionalismo europeo (quasi) sempre li unisce così consentendo alla
               seconda (Convenzione di Roma, legislazione dell’Unione, leggi nazionali, etc.)
               di stare al passo della prima e tutelare nella misura più ampia possibile i diritti
               umani, in particolare quando le violazioni si verificano fuori dal territorio degli
               Stati europei.


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