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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE


                        Anche in questo caso, quindi, una valutazione sostanziale e caso per caso
                  è  sempre  richiesta  e  le  assicurazioni  sono  legittime  solo  se  sufficientemente
                  «dettagliate»,  «credibili»  e  «specifiche»  con  riguardo  al  trattamento  che  verrà
                  garantito alla persona dopo il trasferimento .
                                                            (9)
                        Con riguardo infine alla portata applicativa del divieto di refoulement, la posizio-
                  ne europea, in linea con quella dell’UNHCR, è che l’applicazione non sia mai limitata
                  al territorio dello Stato dato che l’unico criterio decisivo è se le persone, ovunque si
                  trovino (ed anche in alto mare), siano sotto l’effettivo control and authority dello Stato.





                  4. Elementi  che  segnalano  la  tendenziale  convergenza  del  modello  di
                     sicurezza europeo verso quello statunitense

                        Il raffronto fin qui svolto evidenzia, da un canto, come il formalismo di
                  cui è permeato il sistema giuridico statunitense consenta non raramente di scin-
                  dere l’esercizio extra-territoriale della potestà d’imperio dall’applicazione della
                  correlata normativa e, dall’altro, come il funzionalismo professato dalle Corti
                  europee consenta invece quasi sempre di ricondurre quell’esercizio extra-territo-
                  riale del potere sotto il dominio della legge. È dunque inevitabile che l’ampiezza
                  e il contenuto della protezione dei diritti umani nei due sistemi giuridici differisca
                  in ragione di questo diverso approccio e che, di conseguenza, vari anche la com-
                  plessiva configurazione dei rispettivi modelli di sicurezza. Anche dopo l’11 set-
                  tembre  negli  Stati  Uniti  il  formalismo  continua  a  rappresentare  la  principale
                  metodologia e “ideologia” giuridica per valutare i fatti e interpretare ed applicare
                  le regole di quel sistema e nessuna apprezzabile convergenza di quel modello di
                  sicurezza verso modelli, schemi e metodologie utilizzati in Europa è rilevabile.
                        In Europa, invece, si è forse avviato un processo di tendenziale avvicina-
                  mento a schemi e modelli statunitensi che potrebbe ridurre nel medio periodo
                  il divario giuridico tra le due sponde dell’Oceano Atlantico per ciò che riguarda
                  la gestione della sicurezza. La convergenza europea non si riscontra tanto nel-
                  l’adozione di specifiche misure già applicate negli Stati Uniti (cultura e tradizio-
                  ne giuridica europea non lasciano alcuno spazio agli extrajudicial killings o alla

                  (9) - CEDU (Grande Camera), Tarakhel c. Svizzera, ricorso n. 29217/12, sentenza 4 novembre 2014.

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