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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE


                        Nel sistema di Strasburgo, infatti, i modelli territoriale e personale di giu-
                  risdizione extraterritoriale sono interpretati e applicati estensivamente affinché
                  il maggior numero possibile di persone si venga a trovare «sotto la giurisdizio-
                  ne» degli Stati parte ai fini dell’applicazione della Convenzione. Sebbene l’appli-
                  cazione  extraterritoriale  della  Convenzione  abbia  carattere  eccezionale,  negli
                  ultimi lustri la Corte di Strasburgo ne ha progressivamente ampliato l’ambito al
                  punto che chiunque sia vittima di una violazione attribuibile a uno Stato parte
                  è quasi sempre considerato trovarsi anche sotto la sua giurisdizione. Nella sen-
                  tenza Jaloud del 2014 la Corte si fermò ad un passo dal riconoscere che anche
                  la privazione della vita in forza di un atto istantaneo costituisce quell’esercizio
                  statale di autorità e controllo che fonda, anche extra-territorialmente, la giuri-
                  sdizione e, dunque, dall’affermare la coincidenza tout court tra lo status di «vitti-
                  ma» e quello di «individuo sotto la giurisdizione» di uno Stato parte. Solo una
                  “goccia” di formalismo “all’americana” nel “mare” del funzionalismo “all’euro-
                  pea” spinge ancora la Corte a distinguere tra uccidere qualcuno d’emblée oppure
                  dopo averlo arrestato e a ritenere che solo in quest’ultima ipotesi si applichi
                  extra-territorialmente la Convenzione di Roma .
                                                                (7)
                        In linea di principio, il funzionalismo europeo determina anche l’irrilevan-
                  za giuridica delle «surrounding circumstances», ossia delle circostanze di fatto
                  attinenti a situazioni di violazione dei diritti umani. La Convenzione di Roma
                  può dunque essere violata tanto da un poliziotto che pattugli le strade di Londra
                  in  tempo  di  pace  quanto  da  un  soldato  impegnato  in  operazioni  militari
                  nell’Iraq ostile ed occupato dopo l’invasione del 2003. In quest’ultimo caso è
                  altresì irrilevante se la violazione sia stata commessa all’interno di una base mili-
                  tare posta sotto il controllo esclusivo dello Stato oppure al suo esterno, nella


                  (7) - Nella sentenza Al-Saadoon del 2015 la High Court di Londra giunse a tale conclusione ritenendo
                      che «whenever and wherever a Contracting State purports to exercise legal authority or uses
                      physical force» fuori dal proprio territorio la vittima ricade sotto la sua giurisdizione (UK High
                      Court (Administrative Division), Al-Saadon & Others v. Secretary of  State for Defence, Judgment
                      17 March 2015, § 95). Nel 2016, però, la Corte d’Appello rigettò l’equiparazione preferendo
                      lasciare alla Corte di Strasburgo l’onere di sviluppare eventualmente in questo senso la giuri-
                      sprudenza (UK Court of Appeals (Civil Division), Al-Saadon & Others v. Secretary of  State for
                      Defence, Judgment 9 September 2016). Sull’applicazione extraterritoriale della Convenzione di
                      Roma, cfr. SINAGRA-BARGIACCHI, Lezioni di diritto internazionale pubblico, 2ª ed., Milano, 2016,
                      pagg. 669-703.

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