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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE


                        La situazione di conflitto armato attorno alla base priva i detenuti di un
                  diritto  fondamentale  che  è  invece  riconosciuto  ai  detenuti  di  Guantanamo
                  (anche) in ragione della situazione di pace ivi esistente: e ciò nonostante gli uni
                  e gli altri, indipendentemente da ciò che avvenga oltre il muro delle rispettive
                  prigioni, si trovino nell’identica situazione di totale assoggettamento al control-
                  lo degli Stati Uniti. Le sentenze Eisentrager, Boumediene e Al Maqaleh dimostrano
                  quindi come la stessa situazione sia diversamente regolata in punto di diritto
                  (ampliando o limitando la tutela dei diritti fondamentali) in forza di una valuta-
                  zione formalistica delle relative circostanze di fatto.
                        Con riguardo alla portata applicativa del divieto di refoulement, la Corte
                  suprema statunitense (ma anche le Corti britanniche e australiane) sin dalla sen-
                  tenza Sale del 1993 ritenne non applicabile il divieto oltre i confini nazionali
                  legittimando così la prassi di respingere i richiedenti asilo prima del loro arrivo
                  alla frontiera (ad esempio, in alto mare o in aeroporti stranieri prima della par-
                  tenza) .
                        (6)
                        Anche in questo caso, quindi, la Corte suprema scisse l’esercizio del pote-
                  re dall’applicazione del diritto: la lettura territoriale del divieto - del tutto anti-
                  tetica  rispetto  a  quella  extraterritoriale  dell’UNHCR  e  delle  Corti  europee  -
                  evita infatti la sua applicabilità ovunque lo Stato agisca.
                        Con riguardo infine alle assicurazioni diplomatiche (diplomatic assurances)
                  richieste prima di consegnare uno straniero a Stati ove sussista il rischio concre-
                  to che subirà gravi violazioni dei diritti fondamentali (tortura, pene o trattamen-
                  ti inumani, etc.), gli Stati Uniti si limitano a chiedere allo Stato la mera promessa
                  formale  che  alla  persona  verrà  garantito  un  «appropriate  human  treatment»

                  (6) - La Corte approvò l’Executive Order del Presidente Bush che negava l’applicazione dell’art. 33,
                      par. 1, della Convenzione di Ginevra del 1951 alle persone che non erano in territorio statu-
                      nitense sulla base di una lettura formalistica secondo cui il termine «return» ivi contenuto si
                      riferiva «to the defensive act of resistance or expulsion at the border rather than to transport-
                      ing a person to a particular destination» (NORTH, Extraterritorial Effect of  Non-refoulement, Paper
                      presented at the International Association of Refugee Law Judges World Conference, Bled
                      (Slovenia), 7-9 September 2011). Pur ammettendo che questa lettura strettamente territoriale
                      dell’art. 33, par. 1, avrebbe potuto violare lo spirito della Convenzione, la Corte comunque
                      ritenne che un trattato non potesse imporre «uncontemplated extraterritorial obligations on
                      those who ratify [and] because the text of Article 33 cannot reasonably be read to say anything
                      at all about a nation’s actions toward aliens outside its own territory, it does not prohibit such
                      actions».

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