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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE



                  2. Il rapporto tra politica e diritto quale secondo elemento di divergenza
                     tra i due modelli. Conseguenze nell’interpretazione ed applicazione
                     del diritto: il formalismo statunitense

                        La seconda fondamentale questione di ordine generale che viene diversa-
                  mente affrontata negli Stati Uniti e in Europa riguarda il rapporto tra politica e
                  diritto, ossia come giudici e governi interpretino ed applichino le norme dell’or-
                  dinamento giuridico e le correlate circostanze di fatto.
                        Negli Stati Uniti questo rapporto si caratterizza essenzialmente in termini
                  formali  e  formalistici  piuttosto  che  sostanziali,  funzionali  ed  effettivi.  Con
                  l’espressione  «formalismo  statunitense»,  dunque,  vogliamo  evidenziare  come
                  l’interpretazione giuridica attribuisca più rilevanza alla lettera che allo spirito
                  della legge e come ciò spesso determini una tutela dei diritti umani meno ampia,
                  anche in ragione del fatto che il formalismo (che spesso permea anche la valu-
                  tazione di azioni e situazioni concernenti Governi e individui) consente più age-
                  volmente di scindere l’esercizio della potestà d’imperio da parte dell’Esecutivo
                  (soprattutto in situazioni extraterritoriali) dall’applicazione del diritto.
                        Il fondamento politico del formalismo statunitense sta nel fatto che la
                  Costituzione, e più in generale il diritto, “segue la bandiera”, ossia l’esercizio
                  della potestà (soprattutto extraterritoriale) d’imperio dell’Esecutivo, ma talvolta
                  «doesn’t quite catch up with it» .
                                                (5)
                        Muovendo da questa premessa, dunque, per lungo tempo le Corti hanno
                  interpretato in modo strumentale il diritto, limitandone al massimo l’applicazio-
                  ne per non ostacolare la proiezione globale dell’Esecutivo in casi di esercizio
                  extraterritoriale dei poteri. Solo a partire dagli anni Quaranta del Novecento il
                  formalismo ed il correlato e rigido territorialismo tipici di questa interpretazio-
                  ne del rapporto tra “bandiera” e diritto diedero maggiore spazio ad una lettura
                  funzionale  di  quel  rapporto  così  consentendo  al  diritto  di  poter  seguire  più
                  spesso il passo del power esercitato oltre confine, in particolare nella materia
                  commerciale e/o nei confronti di cittadini statunitensi.

                  (5) - Fu  il  Secretary  of   War,  Elihu Root,  ad  affermare  con  riguardo  alle  questioni  politiche  e
                      giuridiche sollevate dagli Insular Cases che «as near as I can make out the Constitution follows
                      the flag - but doesn’t quite catch up with it» (JESSUP, Elihu Root, 1845-1909, I, New York, 1938,
                      pag. 348).

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