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ELEMENTI DI CONVERGENZA DEL MODELLO DI SICUREZZA EUROPEO VERSO IL
                   MODELLO STATUNITENSE NELLA GESTIONE DEI FLUSSI MISTI IRREGOLARI


               internazionali  dello Stato. Esercitando  in  via  autonoma il  self-restraint giudici
                                                                                    i
               rimettono la regolamentazione di alcune controversie al potere legislativo o ese-
               cutivo in quanto “non giustiziabili”.
                     Nel settore dell’immigrazione, ad esempio, la Corte di Appello nella sen-
               tenza Peralta-Sanchez del 2017 ha ritenuto che la «deference is particularly power-
               ful [...] because “the power to expel or exclude aliens [is] a fundamental sove-
               reign  attribute  exercised  by  the  Government’s  political  departments  largely
               immune from judicial control”. Shaughnessy v. United States ex rel. Mezei, 345 U.S.
               2016, 210 (1953)».
                     Anche la Corte Distrettuale per il Distretto di Columbia nella sentenza
               Al-Aulaqi del 2014 evidenziò che nella «delicate area of war-making, national
               security, and foreign relations, the judiciary has an exceedingly limited role» e la
               scelta di non entrare «in the heart of executive and military planning and deli-
               beration» scrutinando le politiche di sicurezza nazionale e le «operational com-
               bat decisions regarding the designation of targets and how best to counter thre-
               ats to the United States» è parte integrante della cultura e tradizione giuridica
               statunitense. Dinanzi a questioni di assoluta rilevanza per la tutela dei diritti
               umani qual è, ad esempio, quella degli omicidi stragiudiziali di cittadini statuni-
               tensi all’estero, le Corti non possono e non vogliono indebolire o condizionare
               la capacità del Congresso, del Presidente e delle competenti agencies «to act deci-
               sively and without hesitation in defence of U.S. interests».
                     Questa generale impostazione dei rapporti tra poteri dello Stato, per certi
               versi  accentuata dopo  l’11  settembre,  non significa  però che, da un canto, il
               Presidente  abbia un  «assegno  in  bianco»  (blank  check)  in  tema di  rispetto  dei
               diritti fondamentali o possa «switch the Constitution on or off at will» e che,
                                                                                    (1)
               dall’altro, i  giudici  americani  abbiano  abdicato  del  tutto  alle  proprie  funzioni.
               Talvolta, la Corte suprema ha infatti riconosciuto e tutelato i diritti processuali
               e sostanziali dell’individuo nonostante la strenua opposizione dell’Esecutivo. Il
               riconoscimento dell’habeas corpus ai detenuti di Guantanamo (ma, come si dirà,

               (1) - Fu la Corte suprema ad evidenziare che lo stato di guerra non è un blank check per il Presidente
                   in materia di diritti fondamentali (Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507, p. 536 (2004) e che la
                   Costituzione  non  può  essere  «contracted  away»  per  consentire  alle  «political  branches  to
                   govern without legal constraints» (Lakdhar Boumediene, et al. v. George W. Bush, et al., 553 U.S.
                   723 (2008), pag. 757).

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