Page 41 - Rassegna 2018-1_2
P. 41
ELEMENTI DI CONVERGENZA DEL MODELLO DI SICUREZZA EUROPEO VERSO IL
MODELLO STATUNITENSE NELLA GESTIONE DEI FLUSSI MISTI IRREGOLARI
internazionali dello Stato. Esercitando in via autonoma il self-restraint giudici
i
rimettono la regolamentazione di alcune controversie al potere legislativo o ese-
cutivo in quanto “non giustiziabili”.
Nel settore dell’immigrazione, ad esempio, la Corte di Appello nella sen-
tenza Peralta-Sanchez del 2017 ha ritenuto che la «deference is particularly power-
ful [...] because “the power to expel or exclude aliens [is] a fundamental sove-
reign attribute exercised by the Government’s political departments largely
immune from judicial control”. Shaughnessy v. United States ex rel. Mezei, 345 U.S.
2016, 210 (1953)».
Anche la Corte Distrettuale per il Distretto di Columbia nella sentenza
Al-Aulaqi del 2014 evidenziò che nella «delicate area of war-making, national
security, and foreign relations, the judiciary has an exceedingly limited role» e la
scelta di non entrare «in the heart of executive and military planning and deli-
beration» scrutinando le politiche di sicurezza nazionale e le «operational com-
bat decisions regarding the designation of targets and how best to counter thre-
ats to the United States» è parte integrante della cultura e tradizione giuridica
statunitense. Dinanzi a questioni di assoluta rilevanza per la tutela dei diritti
umani qual è, ad esempio, quella degli omicidi stragiudiziali di cittadini statuni-
tensi all’estero, le Corti non possono e non vogliono indebolire o condizionare
la capacità del Congresso, del Presidente e delle competenti agencies «to act deci-
sively and without hesitation in defence of U.S. interests».
Questa generale impostazione dei rapporti tra poteri dello Stato, per certi
versi accentuata dopo l’11 settembre, non significa però che, da un canto, il
Presidente abbia un «assegno in bianco» (blank check) in tema di rispetto dei
diritti fondamentali o possa «switch the Constitution on or off at will» e che,
(1)
dall’altro, i giudici americani abbiano abdicato del tutto alle proprie funzioni.
Talvolta, la Corte suprema ha infatti riconosciuto e tutelato i diritti processuali
e sostanziali dell’individuo nonostante la strenua opposizione dell’Esecutivo. Il
riconoscimento dell’habeas corpus ai detenuti di Guantanamo (ma, come si dirà,
(1) - Fu la Corte suprema ad evidenziare che lo stato di guerra non è un blank check per il Presidente
in materia di diritti fondamentali (Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507, p. 536 (2004) e che la
Costituzione non può essere «contracted away» per consentire alle «political branches to
govern without legal constraints» (Lakdhar Boumediene, et al. v. George W. Bush, et al., 553 U.S.
723 (2008), pag. 757).
39