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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE
non anche a quelli di Bagram) conferma la rilevante “presenza” dei giudici
nell’attuazione di quella articolata strategia (elaborata e attuata con pervicacia
dai Governi statunitensi) altresì conosciuta come global war on terror che solo un
esame superficiale può considerare come un mero slogan politico-mediatico
piuttosto che un vero e proprio manifesto giuridico che ha la propria chiave di
volta nel condizionamento, discrezionale e tendenzialmente privo di limiti
oggettivi, dei diritti della persona alla sicurezza dello Stato.
Come si vedrà, però, la giurisprudenza costituzionale su Guantanamo,
una volta rapportata e ponderata rispetto alla complessiva e bicentenaria inter-
pretazione del rapporto tra power, law e territorio data dai giudici e dai Governi
statunitensi, è quasi una “goccia” di funzionalismo “all’europea” in un “mare”
di formalismo “all’americana” che, come tale, non inficia dal punto di vista
sostanziale la conclusione raggiunta con riguardo a questa prima questione di
ordine generale. Nonostante i giudici non possano dirsi esclusi dal circuito
costituzionale resta quindi il fatto che la tutela dei diritti processuali e sostanziali
dell’individuo e il pieno sindacato giurisdizionale sugli atti del Governo restano
negli Stati Uniti più limitati rispetto a quanto avviene in Europa.
In Europa, infatti, non vi è spazio per la judicial deference. La primazia del dirit-
to sulla politica è pressoché assoluta tanto quanto lo è la primazia dell’interpreta-
zione del diritto da parte delle Corti. La politica deve rimettersi alla considered opinion
dei giudici e, in particolare, di quelli europei di Lussemburgo e Strasburgo che
interpretano estensivamente le norme dei trattati in funzione degli scopi, dei valori
e degli obiettivi ivi enunciati. Il principale corollario giuridico di questa diversa rico-
struzione politico-giuridica della sicurezza e del controllo giurisdizionale sugli atti
del Governo consiste nell’ammissibilità o meno del bilanciamento tra le esigenze
di sicurezza dello Stato e i diritti fondamentali della persona (balancing test).
Negli Stati Uniti il balancing test è consentito al punto da legittimare, ad
esempio, anche l’omicidio stragiudiziale all’estero del cittadino statunitense che
rappresenti, secondo l’Esecutivo, una «minaccia imminente» per la sicurezza
nazionale. Sulla base di «generations-old legal principles» riconosciuti dalla giu-
risprudenza, infatti, l’Attorney General ha ammesso che la cittadinanza statuni-
tense non rende immune l’individuo «from being targeted» nel caso in cui sia
considerato una minaccia «continuing and imminent» di attacco violento, e non
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