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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE


                  non  anche  a  quelli  di  Bagram)  conferma  la  rilevante  “presenza”  dei  giudici
                  nell’attuazione  di quella  articolata  strategia  (elaborata  e  attuata  con  pervicacia
                  dai Governi statunitensi) altresì conosciuta come global war on terror che solo un
                  esame  superficiale  può  considerare  come  un  mero  slogan  politico-mediatico
                  piuttosto che un vero e proprio manifesto giuridico che ha la propria chiave di
                  volta  nel  condizionamento,  discrezionale  e  tendenzialmente  privo  di  limiti
                  oggettivi, dei diritti della persona alla sicurezza dello Stato.
                        Come  si  vedrà,  però,  la  giurisprudenza  costituzionale  su  Guantanamo,
                  una volta rapportata e ponderata rispetto alla complessiva e bicentenaria inter-
                  pretazione del rapporto tra power, law e territorio data dai giudici e dai Governi
                  statunitensi, è quasi una “goccia” di funzionalismo “all’europea” in un “mare”
                  di formalismo  “all’americana”  che,  come  tale,  non  inficia  dal punto  di vista
                  sostanziale la conclusione raggiunta con riguardo a questa prima questione di
                  ordine  generale.  Nonostante  i  giudici  non  possano  dirsi  esclusi  dal  circuito
                  costituzionale resta quindi il fatto che la tutela dei diritti processuali e sostanziali
                  dell’individuo e il pieno sindacato giurisdizionale sugli atti del Governo restano
                  negli Stati Uniti più limitati rispetto a quanto avviene in Europa.
                        In Europa, infatti, non vi è spazio per la judicial deference. La primazia del dirit-
                  to sulla politica è pressoché assoluta tanto quanto lo è la primazia dell’interpreta-
                  zione del diritto da parte delle Corti. La politica deve rimettersi alla considered opinion
                  dei  giudici  e,  in  particolare,  di  quelli  europei  di  Lussemburgo  e  Strasburgo  che
                  interpretano estensivamente le norme dei trattati in funzione degli scopi, dei valori
                  e degli obiettivi ivi enunciati. Il principale corollario giuridico di questa diversa rico-
                  struzione politico-giuridica della sicurezza e del controllo giurisdizionale sugli atti
                  del Governo consiste nell’ammissibilità o meno del bilanciamento tra le esigenze
                  di sicurezza dello Stato e i diritti fondamentali della persona (balancing test).
                        Negli Stati Uniti il balancing  test è  consentito  al punto  da  legittimare,  ad
                  esempio, anche l’omicidio stragiudiziale all’estero del cittadino statunitense che
                  rappresenti,  secondo  l’Esecutivo,  una  «minaccia  imminente»  per  la  sicurezza
                  nazionale. Sulla base di «generations-old legal principles» riconosciuti dalla giu-
                  risprudenza,  infatti,  l’Attorney  General  ha  ammesso  che  la  cittadinanza  statuni-
                  tense non rende immune l’individuo «from being targeted» nel caso in cui sia
                  considerato una minaccia «continuing and imminent» di attacco violento, e non


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