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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE
Gli stranieri soggetti alla expedited removal procedure non hanno dunque
diritto né ad un avvocato né ad un giudice dato che l’interesse giuridico è molto
tenue anche in ragione del fatto che non sono stati presenti in territorio statu-
nitense «for some period of time longer than a few minutes or hours».
Lo straniero durante l’inspection e l’expedited removal procedure è come se non
fosse presente negli Stati Uniti ai fini dell’applicazione delle garanzie costituzio-
nali in suo favore.
Anche se «technically» è entrato negli Stati Uniti, è solo un «arriving alien»
che non è riuscito a stabilire una presenza sufficientemente continua - e dunque
giuridicamente rilevante - per godere di certi diritti.
Il tempo diventa quindi un fattore che condiziona ampiezza e contenuto
della tutela dei diritti umani tanto quanto gli oneri amministrativi, burocratici ed
economici che ricadrebbero sul Governo se quella tutela fosse garantita. La pre-
senza degli avvocati, infatti, complicherebbe «inevitably» la expedited removal pro-
cedure trasformandola, di fatto, in un processo e ostacolerebbe l’obiettivo del
Governo di allontanare il più rapidamente possibile gli stranieri irregolari.
Secondo questa ottica, quindi, i diritti umani fondamentali devono cedere il
passo alle esigenze di sicurezza nazionale.
In Europa, invece, il balancing test tra sicurezza dello Stato e diritti fonda-
mentali non è consentito.
Anche quando il rischio per la sicurezza nazionale rappresentato da un
individuo sia particolarmente elevato gli Stati non possono mai bilanciarlo con
il rischio concreto (real risk) che quella persona in caso di estradizione, rimpatrio
o allontanamento possa subire nello Stato di destinazione la violazione dei dirit-
ti fondamentali. Anche in caso di emergenza o di guerra, la natura assoluta del
divieto di tortura e di pene e trattamenti inumani o degradanti non conosce
eccezioni e neanche il coinvolgimento attivo della persona in attività o organiz-
zazioni terroristiche la attenua.
Negare o consentire il bilanciamento produce conseguenze anche su
ampiezza e contenuto dei diritti processuali dell’individuo e, di riflesso, sui
poteri dei giudici.
Le Corti europee tutelano in modo rafforzato i diritti processuali e, in
linea di principio, esercitano un controllo pieno ed effettivo sul loro rispetto.
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