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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE


                        Gli  stranieri  soggetti  alla  expedited  removal  procedure non  hanno  dunque
                  diritto né ad un avvocato né ad un giudice dato che l’interesse giuridico è molto
                  tenue anche in ragione del fatto che non sono stati presenti in territorio statu-
                  nitense «for some period of time longer than a few minutes or hours».
                        Lo straniero durante l’inspection e l’expedited removal procedure è come se non
                  fosse presente negli Stati Uniti ai fini dell’applicazione delle garanzie costituzio-
                  nali in suo favore.
                        Anche se «technically» è entrato negli Stati Uniti, è solo un «arriving alien»
                  che non è riuscito a stabilire una presenza sufficientemente continua - e dunque
                  giuridicamente rilevante - per godere di certi diritti.
                        Il tempo diventa quindi un fattore che condiziona ampiezza e contenuto
                  della tutela dei diritti umani tanto quanto gli oneri amministrativi, burocratici ed
                  economici che ricadrebbero sul Governo se quella tutela fosse garantita. La pre-
                  senza degli avvocati, infatti, complicherebbe «inevitably» la expedited removal pro-
                  cedure trasformandola, di fatto, in un processo e ostacolerebbe l’obiettivo del
                  Governo  di  allontanare  il  più  rapidamente  possibile  gli  stranieri  irregolari.
                  Secondo questa ottica, quindi, i diritti umani fondamentali devono cedere il
                  passo alle esigenze di sicurezza nazionale.
                        In Europa, invece, il balancing test tra sicurezza dello Stato e diritti fonda-
                  mentali non è consentito.
                        Anche quando il rischio per la sicurezza nazionale rappresentato da un
                  individuo sia particolarmente elevato gli Stati non possono mai bilanciarlo con
                  il rischio concreto (real risk) che quella persona in caso di estradizione, rimpatrio
                  o allontanamento possa subire nello Stato di destinazione la violazione dei dirit-
                  ti fondamentali. Anche in caso di emergenza o di guerra, la natura assoluta del
                  divieto di tortura e di pene e trattamenti inumani o degradanti non conosce
                  eccezioni e neanche il coinvolgimento attivo della persona in attività o organiz-
                  zazioni terroristiche la attenua.
                        Negare  o  consentire  il  bilanciamento  produce  conseguenze  anche  su
                  ampiezza  e  contenuto  dei  diritti  processuali  dell’individuo  e,  di  riflesso,  sui
                  poteri dei giudici.
                        Le Corti europee tutelano in modo rafforzato i diritti processuali e, in
                  linea di principio, esercitano un controllo pieno ed effettivo sul loro rispetto.


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