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ELEMENTI DI CONVERGENZA DEL MODELLO DI SICUREZZA EUROPEO VERSO IL
                   MODELLO STATUNITENSE NELLA GESTIONE DEI FLUSSI MISTI IRREGOLARI


               nata,  regolare  e  sicura  di  flussi,  frontiere  e  sistema  di  accoglienza  e  asilo.
               Rispetto alla natura giuridica della Dichiarazione la Commissione e il Consiglio
               europeo hanno manifestato una buona dose di formalismo. Facendo leva sul
               fatto che non è stata seguita la procedura per la conclusione degli accordi inter-
               nazionali prevista dall’art. 218 del TFUE e che la Dichiarazione è stata diffusa
               come  un  «comunicato  stampa»  (Press  Release),  per  il  Consiglio  europeo  la
               Dichiarazione non è un trattato ma solo il «fruit of an international dialogue»
               tra Turchia ed Unione mentre per la Commissione la Dichiarazione si limita a
               pianificare alcune misure future delineando impegni di natura politica e non
               anche giuridica .
                              (13)
                     Questa posizione si scontra però con la realtà dei fatti dato che il conte-
               nuto  della  Dichiarazione,  la  volontà  delle  parti  e  l’attivo  coinvolgimento
               dell’Unione e delle sue Istituzioni nella sua attuazione depongono per il suo
               valore vincolante anche alla luce delle norme del diritto internazionale generale
               che riconoscono il valore vincolante di uno strumento internazionale in funzio-
               ne non tanto della forma quanto della sostanza.
                     E proprio applicando il diritto internazionale a febbraio 2017 la Corte di
               Giustizia dell’Unione ha riqualificato la Dichiarazione come un accordo vinco-
               lante concluso, però, non dall’Unione ma dai suoi Stati membri - e, come tale,
               fuori dalla sua giurisdizione - in quanto i membri del Consiglio europeo non
               avrebbero agito nella loro capacità di membri dell’Istituzione ma in quella di
               Capi di Stato o di Governo non impegnando così l’Unione. La sottile distinzio-
               ne tra “accordo dell’Unione” e “accordo degli Stati membri dell’Unione” unita
               all’ambiguità politica e giuridica attorno alla natura della Dichiarazione rivela un
               approccio formalistico impensabile in Europa ancora pochi anni fa.
                     Un formalismo che nella Dichiarazione si manifesta anche laddove si assi-
               cura, in modo generico e non dettagliato, che i rimpatri in Turchia avvengono
               «in full accordance with EU and international law» (la Turchia, dal canto suo,
               garantisce il rispetto dei diritti umani dopo la riammissione), che tutti i migranti
               sono protetti «in accordance with the relevant international standards and in
               respect of the principle of non-refoulement» e che ogni domanda di protezio-
               ne viene esaminata individualmente dalle autorità greche.

               (13) -  EU-TURKEY STATEMENT, 18 March 2016, Press Release 144/16.

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