Page 58 - Rassegna 2018-1_2
P. 58

OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE


                        Siamo infatti in presenza di un tipo di assicurazioni diplomatiche (di valo-
                  re tra l’altro meramente politico a detta di Commissione e Consiglio europeo)
                  più simile al modello formale statunitense che a quello sostanziale definito dalla
                  Corte di Strasburgo nella sentenza Tarakhel. Altrettanto formale sembra poi
                  l’atteggiamento della Commissione che, in risposta alle critiche levatesi contro
                  la Dichiarazione per il rischio concreto di violazioni dei diritti umani derivanti
                  dalla sua attuazione , laconicamente continua ad affermare che i rimpatri e le
                                     (14)
                  condizioni di accoglienza nei centri in Turchia rispettano la normativa interna-
                  zionale e dell’Unione, incluso il divieto di respingimento, e i «required stan-
                  dards» .
                        (15)




                  5. Conclusioni

                        Nella configurazione ed interpretazione dei rispettivi modelli di sicurezza
                  ancora esiste un significativo divario tra Stati Uniti ed Europa sebbene negli
                  ultimi anni questo si sia in parte ridotto per aver adottato l’Europa un approc-
                  cio più simile a quello statunitense nell’affrontare e declinare le due questioni di
                  ordine generale (rilevanza del bene «sicurezza» e rapporto tra politica e diritto)
                  dalle quali ha preso le mosse il nostro ragionamento. Le nuove minacce terro-
                  ristiche e la pressione migratoria senza precedenti hanno provocato in Europa
                  una crisi di identità giuridica che mette in discussione un approccio al tema della
                  sicurezza da lungo tempo consolidato.



                  (14) -  In particolare si teme che l’esame della domanda di protezione da parte delle Autorità greche,
                       anche per l’inadeguata capacità del sistema greco di asilo, possa essere superficiale ed affret-
                       tato  onde  rigettarla  ed  effettuare  il  rimpatrio,  che  le  condizioni  di  vita  dei  riammessi  in
                       Turchia non siano in linea con gli standard internazionali (incluso il rischio che vengano poi
                       rimpatriati verso Paesi e regioni di origine dove i loro diritti fondamentali saranno violati o
                       minacciati) e che la Turchia non possa considerarsi uno Stato sicuro. Cfr., inter alia, COUNCIL
                       OF EUROPE (Parliamentary Assembly), The situation of  refugees and migrants under the EU-Turkey
                       Agreement of  18 March 2016, Doc. 14028, 19 April 2016.
                  (15) -  «A  recent  visit  by  EU  authorities  was  able  to  verify  that  the  situation  in  the  centre  [in
                       Kirklareli] complies with the required standards» (EUROPEAN COMMISSION, Fifth Report on the
                       progress made in the implementation of  the EU-Turkey Statement, COM(2017) 204 final, Brussels, 2
                       March 2017, § 2, pag. 5).

                  56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63