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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE


                        In questo contesto, fa altresì riflettere la logica sottesa alla raccomanda-
                  zione rivolta dalla Commissione all’Italia nel Piano d’azione sulle misure per sostenere
                  l’Italia, ridurre la pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo centrale e aumentare la
                  solidarietà degli altri Stati europei adottato a luglio 2017 .
                                                                    (12)
                        Per aumentare la capacità italiana di gestione della pressione migratoria,
                  infatti, la Commissione chiede, tra l’altro, all’Italia di considerare la possibilità di
                  istituire una lista nazionale di Stati terzi «sicuri» in cui inserire «the most com-
                  mon  countries-of-origin  of  migrants  arriving  in  Italy».  La  richiesta  della
                  Commissione rivela un’inversione logica del modus procedendi: invece di racco-
                  mandare l’inserimento dello Stato terzo nella lista dopo un attento e sostanziale
                  esame delle molteplici condizioni in fatto e in diritto che lo rendono «sicuro»,
                  la Commissione sembra prefigurare un formale inserimento a priori per il sol
                  fatto che lo Stato è uno di quelli da cui originano maggiormente i flussi irrego-
                  lari. In questo modo, però, la lista di Stati sicuri diventa più uno strumento per
                  alleggerire ad ogni costo la pressione migratoria sugli Stati maggiormente espo-
                  sti e tutelarne la sicurezza che una misura di contrasto dell’abuso del sistema di
                  asilo  applicata  dopo  una  approfondita  valutazione  dell’effettivo  rispetto  dei
                  diritti umani nello Stato terzo. L’obiettivo di contrastare i flussi irregolari può
                  quindi determinare una indebita compressione dei diritti umani nella misura in
                  cui questo obiettivo diventi del tutto prevalente, nell’elaborare ed attuare le rela-
                  tive politiche e azioni, rispetto alla considerazione sostanziale e onnicompren-
                  siva delle molteplici circostante attinenti a situazioni di possibile o probabile
                  violazione dei diritti umani.
                        Anche la Dichiarazione congiunta tra Unione e Turchia (EU-Turkey Statement)
                  di marzo 2016 è un altro esempio dell’orientamento maggiormente formalistico
                  adottato in Europa.
                        Anche in tal caso si pone in linea di principio il problema del bilanciamen-
                  to tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti umani nella misura in cui questi
                  ultimi possano essere indebitamente compressi o pretermessi dal perseguimen-
                  to dell’obiettivo principale della Dichiarazione che è disincentivare i flussi irre-
                  golari provenienti dalla Turchia verso la Grecia e ripristinare una gestione ordi-


                  (12) -  EUROPEAN COMMISSION, Action Plan on measures to support Italy, reduce pressure along the Central
                       Mediterranean route and increase solidarity, SEC(2017) 399, Brussels, 4 July 2017.

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