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GAZZETTA UFFICIALE



               Art. 25. Istituzione di un’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’interno per
               i testimoni di giustizia

               1. E’ istituita, nell’ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell’interno, un’ap-
               posita sezione, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui all’articolo 26, di facile
               accesso e debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito, contenente le informa-
               zioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull’applicazione dei programmi di pro-
               tezione per i testimoni di giustizia nonché sui relativi diritti e doveri.

               Art. 26. Regolamenti di attuazione

               1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
               agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
               sentita la commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari compe-
               tenti, che si esprimono entro trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per l’attuazione
               della presente legge.
               2. In riferimento all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, il regola-
               mento  relativo  è  adottato  con  decreto  del  Ministro  dell’interno,  di  concerto  con  il
               Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
               3. In riferimento all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, i regola-
               menti relativi sono predisposti previo parere dell’Agenzia delle entrate.
               Art. 27. Relazione del Ministro dell’interno


               1. Il Ministro dell’interno riferisce semestralmente con relazione alle Camere sulle spe-
               ciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità
               generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.
               2. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro dell’interno indica il numero complessi-
               vo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l’ammontare complessivo delle spese
               sostenute nel semestre per l’assistenza economica relativa alle speciali misure di pro-
               tezione e, garantendo la riservatezza degli interessati, specifica anche l’ammontare
               delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate, nonché
               eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità e all’efficienza
               del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.

               Art. 28. Clausola di invarianza finanziaria
               1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
               carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempi-
               menti  previsti  dalla  presente  legge  con  l’utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
               finanziarie disponibili a legislazione vigente.
               La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
               degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
               varla e di farla osservare come legge dello Stato.



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