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GAZZETTA UFFICIALE
Art. 9. Riorganizzazione del servizio aereo ed aeroportuale
1. Per le finalità di cui al comma 2 dell’art. 1, in coerenza con i principi di organizzazio-
ne aeronautica e di sicurezza del volo indicati nel decreto del Ministro dell’interno 10
dicembre 2012, e in attuazione degli articoli 744 e 748 del codice della navigazione
aerea, nell’ambito del Dipartimento, il servizio aereo ed aeroportuale del Corpo nazio-
nale è riorganizzato nei seguenti uffici dirigenziali:
a) ufficio regolazione aeronautica della componente aerea del Corpo nazionale e cer-
tificazione e sorveglianza di aeroporti ed eliporti, per lo svolgimento delle funzioni di
regolazione operativa e tecnica della componente aerea del Corpo e di certificazione
e sorveglianza inerenti il servizio di salvataggio e antincendio di aeroporti ed eliporti,
posto in posizione di staff al capo del Corpo nazionale, che svolge la funzione di auto-
rità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale;
b) ufficio sicurezza volo e qualità, addestramento e standardizzazione, per la promo-
zione e l’attuazione delle politiche di sicurezza e di addestramento del personale del
servizio aereo ed aeroportuale del Corpo nazionale, posto in posizione di staff al diret-
tore centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico;
c) ufficio coordinamento servizio aereo e soccorso aeroportuale, per lo svolgimento
delle funzioni di indirizzo, coordinamento e direzione del servizio aereo ed aeroportua-
le del Corpo nazionale, inserito nella direzione centrale per l’emergenza e il soccorso
tecnico, a sua volta articolato nei seguenti uffici:
1) ufficio gestione operativa della flotta aerea e soccorso aeroportuale, per l’organizza-
zione, gestione e impiego operativo della flotta aerea del Corpo e per assicurare l’or-
ganizzazione e lo sviluppo del servizio di salvataggio e lotta antincendio negli aeroporti
e negli eliporti;
2) ufficio gestione tecnica della flotta aerea, per le attività di gestione e coordinamento
dell’aeronavigabilità e della manutenzione della flotta aerea del Corpo nazionale;
3) ufficio gestione tecnico-contrattuale della flotta aerea e del soccorso aeroportuale,
per assicurarne la gestione delle attività tecnico-contrattuali.
2. Al fine di consentire l’istituzione degli uffici di cui al comma 1, tenuto conto di quelli
già esistenti e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, sono soppressi i seguenti
uffici:
a) ufficio attività ispettiva aeroportuale e portuale presso l’ufficio centrale ispettivo del
Dipartimento, le cui funzioni ispettive in ambito portuale vengono attribuite all’ufficio di
coordinamento delle politiche di controllo presso il medesimo ufficio centrale ispettivo;
b) ufficio del dirigente referente della prevenzione e sicurezza tecnica presso le dire-
zioni regionali Campania, Piemonte e Lazio.
Art. 10. Norme finali
1. Il Corpo nazionale subentra al Corpo forestale dello Stato negli accordi e nelle con-
venzioni con le regioni per i settori di competenza, nei limiti delle risorse disponibili e
previo consenso formale delle parti, che possono anche ridefinire i termini degli stessi
accordi e convenzioni.
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