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LEGISLAZIONE



                  d) attua, nel rispetto della regolamentazione e della pianificazione previste dalla dire-
                  zione centrale per la formazione, la formazione e l’addestramento del personale del
                  Corpo nazionale nel settore AIB, nonché la formazione e l’addestramento del volonta-
                  riato AIB o di altri soggetti inseriti nei sistemi AIB regionali, nell’ambito di quanto previ-
                  sto dagli accordi con le regioni;
                  e) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati sugli incendi boschivi.
                  2. Le attività dei Centri operativi antincendio boschivo (COAB) sono integrate, nei limiti
                  delle risorse disponibili, nelle sale operative delle direzioni regionali, potenziate ove
                  necessario; tali attività possono anche essere svolte nell’ambito delle Sale operative
                  unificate permanenti (SOUP) delle regioni se previsto dagli accordi.
                  3. Le attività dei Nuclei operativi speciali (NOS) sono integrate, nei limiti delle risorse
                  disponibili, nell’organizzazione territoriale del Corpo nazionale e dipendono, per le attività
                  operative e tecnico amministrative di supporto, dai comandi territorialmente competenti.
                  4. Presso la sede del Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento di protezione civi-
                  le, il personale trasferito dal Corpo forestale dello Stato integra il personale del Corpo nazionale
                  presente presso tale struttura ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
                  5. Le sezioni staccate del Centro operativo aereo del Corpo forestale dello Stato trasfe-
                  rite al Corpo nazionale costituiscono nuovi reparti volo del medesimo Corpo nazionale,
                  con esclusione della sezione staccata di Roma-Ciampino che confluisce nel centro avia-
                  zione. Le attività dei nuovi reparti volo sono integrate nell’organizzazione aeronautica
                  del Corpo nazionale e dipendono dalle direzioni regionali territorialmente competenti.
                  Art. 6. Formazione, ricerca e studio per la lotta AIB


                  1. L’attività di formazione, e quella di ricerca e di studio per la lotta attiva agli incendi
                  boschivi, sono svolte, rispettivamente, dagli uffici servizio AIB istituiti presso la direzio-
                  ne regionale per la Calabria e presso la direzione regionale per la Lombardia, sulla
                  base degli indirizzi stabiliti, rispettivamente, dalla direzione centrale per la formazione
                  e dalla direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
                  Art. 7. Organico del servizio antincendio boschivo


                  1. In prima applicazione, le dotazioni organiche degli uffici di cui agli articoli 3 e 4, indi-
                  cate nella tabella A del decreto 19 agosto 2016, n. 177, sono assegnate secondo l’al-
                  legato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
                  2. All’aggiornamento della ripartizione delle dotazioni organiche nelle strutture centrali
                  e periferiche del Corpo nazionale si provvede con decreto del Ministro dell’interno, ai
                  sensi dell’art. 141, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

                  Art. 8. Sedi di servizio

                  1. Le sedi di servizio del Corpo forestale dello Stato trasferite al Corpo nazionale sono
                  inserite nell’articolazione territoriale del Corpo nazionale ai sensi dell’art. 2 del decreto
                  legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

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