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GAZZETTA UFFICIALE
Art. 3. Uffici centrali del servizio AIB
1. Nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di
seguito denominato Dipartimento, sono individuati i seguenti uffici centrali dirigenziali
del servizio AIB:
a) direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo: uffi-
cio pianificazione e coordinamento del servizio AIB, con il compito di effettuare la pia-
nificazione e il coordinamento operativo delle attività del servizio AIB e di definire le
linee guida in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento degli
stessi con mezzi aerei e terrestri;
b) direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali: ufficio mezzi, materiali e
attrezzature AIB, con il compito di assicurare l’approvvigionamento delle risorse stru-
mentali necessarie alla lotta attiva antincendi boschiva, ad esclusione dei mezzi aerei.
Art. 4. Uffici regionali del servizio AIB
1. L’organizzazione territoriale del servizio AIB è articolata a livello regionale. Il diretto-
re di ogni direzione regionale è responsabile delle relative attività di coordinamento e
individua, nell’ambito della propria direzione, le unità, anche di livello non dirigenziale,
preposte alle attività di pianificazione e coordinamento operativo. A tal fine in ogni dire-
zione regionale è istituito l’ufficio servizio AIB. All’ufficio servizio AIB è assegnato, di
norma, il dirigente referente per il soccorso pubblico e le colonne mobili regionali.
2. In ciascuna regione, con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su proposta
del direttore regionale, sono individuate le sedi territoriali del Corpo nazionale nelle
quali è articolato a livello provinciale il servizio AIB. In prima applicazione, tale indivi-
duazione è, altresì, effettuata anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15, comma
4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
3. L’assetto organizzativo del servizio AIB può essere, altresì, rimodulato anche in con-
siderazione di eventuali accordi o convenzioni con le regioni.
4. I direttori regionali operano in attuazione delle direttive e degli indirizzi di cui all’art.
2, comma 5, nei limiti delle risorse disponibili e nell’ambito degli accordi di programma
e delle convenzioni con le regioni.
Art. 5. Compiti dell’ufficio servizio AIB
1. L’ufficio servizio AIB, in relazione a quanto previsto dall’art. 4 e sulla base delle risor-
se disponibili:
a) assicura la partecipazione alle strutture di coordinamento regionali;
b) pianifica ed organizza, in concorso con la regione, le attività di lotta attiva contro gli
incendi boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei e terrestri e coordina l’im-
piego operativo dei gruppi di volontariato antincendio nell’ambito di quanto previsto
dagli accordi con le regioni;
c) collabora con le regioni per le attività previste dalle legge 21 novembre 2000, n. 353,
ivi comprese le attività di cui all’art. 8 della medesima legge;
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