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LEGISLAZIONE
Ministero dell’Interno. Decreto 12 gennaio 2018
SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ARTICOLO 9
DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 177.
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 18 del 23 gennaio 2018)
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177, e in relazione al trasferimento dal Corpo forestale dello Stato al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, delle competen-
ze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei
degli stessi e delle relative risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie, discipli-
na:
a) l’individuazione, nell’ambito del Corpo nazionale, del servizio antincendio boschivo
e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali, competenti, altresì, alla gestione
dei rapporti con la componente volontaria antincendio boschivo;
b) l’attività di coordinamento dei nuclei operativi speciali e dei centri operativi antincen-
dio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale, tramite le
direzioni regionali;
c) l’attivazione del servizio antincendio boschivo in relazione alle risorse effettivamente
trasferite dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale.
2. Il presente decreto disciplina, altresì, la riorganizzazione del servizio aereo del
Corpo nazionale in relazione al trasferimento delle competenze e delle risorse di cui al
comma 1, nonché per dare attuazione a quanto disposto dall’art. 18, comma 4, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Art. 2. Istituzione ed organizzazione del Servizio antincendio boschivo a livello centrale
e territoriale
1. Per l’espletamento delle competenze di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legi-
slativo 19 agosto 2016, n. 177, è istituito il Servizio antincendio boschivo del Corpo
nazionale, di seguito denominato servizio AIB, articolato in uffici centrali e territo-
riali.
2. Al livello centrale il servizio AIB è collocato nell’ambito della direzione centrale per
l’emergenza ed il soccorso tecnico, la quale, all’uopo, assume la denominazione di
direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo.
3. L’organizzazione territoriale del servizio AIB è articolata a livello regionale presso
ogni direzione regionale ed interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, di seguito denominate direzioni regionali.
4. Alle esigenze logistiche e strumentali del servizio AIB provvede la direzione centrale
per le risorse logistiche e strumentali.
5. Il capo del Corpo nazionale fornisce direttive e indirizzi agli uffici centrali e territoriali
del servizio AIB, anche per quanto concerne i rapporti con la componente volontaria
antincendio boschivo.
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