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LEGISLAZIONE



                                   Ministero dell’Interno. Decreto 12 gennaio 2018
                   SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ARTICOLO 9
                                   DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 177.
                            (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 18 del 23 gennaio 2018)

                  Art. 1. Oggetto

                  1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto
                  2016, n. 177, e in relazione al trasferimento dal Corpo forestale dello Stato al Corpo
                  nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, delle competen-
                  ze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei
                  degli stessi e delle relative risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie, discipli-
                  na:
                  a) l’individuazione, nell’ambito del Corpo nazionale, del servizio antincendio boschivo
                  e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali, competenti, altresì, alla gestione
                  dei rapporti con la componente volontaria antincendio boschivo;
                  b) l’attività di coordinamento dei nuclei operativi speciali e dei centri operativi antincen-
                  dio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale, tramite le
                  direzioni regionali;
                  c) l’attivazione del servizio antincendio boschivo in relazione alle risorse effettivamente
                  trasferite dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale.
                  2. Il  presente  decreto  disciplina,  altresì,  la  riorganizzazione  del  servizio  aereo  del
                  Corpo nazionale in relazione al trasferimento delle competenze e delle risorse di cui al
                  comma 1, nonché per dare attuazione a quanto disposto dall’art. 18, comma 4, del
                  decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
                  Art. 2. Istituzione ed organizzazione del Servizio antincendio boschivo a livello centrale
                  e territoriale

                  1. Per l’espletamento delle competenze di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legi-
                  slativo 19 agosto 2016, n. 177, è istituito il Servizio antincendio boschivo del Corpo
                  nazionale, di seguito denominato servizio AIB, articolato in uffici centrali e territo-
                  riali.
                  2. Al livello centrale il servizio AIB è collocato nell’ambito della direzione centrale per
                  l’emergenza ed il soccorso tecnico, la quale, all’uopo, assume la denominazione di
                  direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo.
                  3. L’organizzazione territoriale del servizio AIB è articolata a livello regionale presso
                  ogni direzione regionale ed interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
                  della difesa civile, di seguito denominate direzioni regionali.
                  4. Alle esigenze logistiche e strumentali del servizio AIB provvede la direzione centrale
                  per le risorse logistiche e strumentali.
                  5. Il capo del Corpo nazionale fornisce direttive e indirizzi agli uffici centrali e territoriali
                  del servizio AIB, anche per quanto concerne i rapporti con la componente volontaria
                  antincendio boschivo.

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