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GAZZETTA UFFICIALE
3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia e gli altri protetti sul con-
tenuto delle misure applicate e di quelle applicabili, nonché sui diritti e sui doveri deri-
vanti dalla condizione di persona protetta. Gli interessati rilasciano all’autorità propo-
nente, tramite il referente, completa e documentata attestazione sul proprio stato civile,
di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e ammi-
nistrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo abilitativo di cui
siano titolari. Entro trenta giorni dalla deliberazione del piano provvisorio, il referente
trasmette alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali, familiari
e patrimoniali degli interessati e chiede, se questi vi abbiano consentito o ne abbiano
fatto richiesta, che la stessa commissione provveda alla nomina di una figura profes-
sionale idonea a offrire loro immediato e diretto sostegno psicologico.
4. Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, decorsi novanta giorni dalla sua deli-
berazione, l’autorità che ha formulato la proposta non richiede l’applicazione del pro-
gramma definitivo con le modalità previste dall’articolo 11 e non è stata deliberata la
sua applicazione. Il presidente della commissione centrale può disporre la prosecuzio-
ne del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consen-
tire l’esame della proposta da parte della commissione medesima.
5. Il termine previsto dal comma 4 è prorogabile fino a centottanta giorni con provvedi-
mento motivato dell’autorità legittimata a formulare la proposta, comunicato alla com-
missione centrale.
Art. 13. Programma definitivo per la protezione
1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti dall’articolo 11 e di
ogni altro parere o informazione che ritenga utile, delibera, nelle forme ordinarie del
procedimento e se ne ricorrono i presupposti, il programma definitivo di applicazione
delle speciali misure di protezione.
2. Il programma definitivo è accettato e sottoscritto dagli interessati i quali, contestual-
mente, assumono l’impegno di riferire tempestivamente all’autorità giudiziaria quanto
a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a
soggetti diversi dall’autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di
osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rivelare o divulgare in qualsiasi modo
elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state
applicate le misure di tutela di cui all’articolo 5, comma 1, lettere d), f) e g), di non rien-
trare senza autorizzazione nei luoghi dai quali sono stati trasferiti e, comunque, di col-
laborare attivamente all’esecuzione delle misure, ed eleggono il proprio domicilio nel
luogo in cui ha sede la commissione centrale.
3. Il programma di protezione può essere modificato o revocato in ogni momento dalla
commissione centrale, d’ufficio o su richiesta dell’autorità che ha formulato la proposta
o di quella preposta all’attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione all’at-
tualità, alla concretezza e alla gravità del pericolo, all’idoneità delle misure adottate, alle
esigenze degli interessati, all’osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia
espressa alle misure, al rifiuto di accettare l’offerta di adeguate opportunità di lavoro o
di impresa. La commissione centrale provvede entro venti giorni dalla richiesta, previa
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