Page 216 - Rassegna 2018-1_2
P. 216
LEGISLAZIONE
Art. 6. Misure di sostegno economico
1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una condizione eco-
nomica equivalente a quella preesistente, sono applicate speciali misure di sostegno
che prevedono:
a) il pagamento delle spese non continuative o periodiche che il testimone di giustizia
o gli altri protetti sostengono esclusivamente in conseguenza dell’applicazione delle
speciali misure di protezione;
b) la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività
lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell’adozione delle misure di
tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell’assegno e delle integrazioni
per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita tenendo conto delle entra-
te e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio
risultanti all’Agenzia delle entrate per l’ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate
dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. L’assegno deve essere rideterminato o
revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la capacità
economica, anche parziale, in base all’entità di quanto autonomamente percepito;
deve essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall’Istituto nazionale di stati-
stica; può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari
circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle
di tutela;
c) la sistemazione alloggiativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, qualora il
testimone di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in una località diversa da quella
di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese,
non possano usufruire della propria abitazione. L’alloggio deve essere idoneo a garan-
tire la sicurezza e la dignità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e deve possi-
bilmente corrispondere alla categoria catastale di quello di dimora abituale, sia per
destinazione, sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua richiesta, può risiede-
re, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture comunitarie accreditate
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all’articolo 26 presso le quali possa svol-
gere attività lavorativa o di volontariato;
d) il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi
delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) l’assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiara-
zioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa
o si costituisce parte civile; si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative
spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio;
f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legi-
214

