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LEGISLAZIONE



                  Art. 6. Misure di sostegno economico
                  1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una condizione eco-
                  nomica equivalente a quella preesistente, sono applicate speciali misure di sostegno
                  che prevedono:
                  a) il pagamento delle spese non continuative o periodiche che il testimone di giustizia
                  o gli altri protetti sostengono esclusivamente in conseguenza dell’applicazione delle
                  speciali misure di protezione;
                  b) la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività
                  lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell’adozione delle misure di
                  tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell’assegno e delle integrazioni
                  per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita tenendo conto delle entra-
                  te e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio
                  risultanti all’Agenzia delle entrate per l’ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate
                  dai  fatti  di  reato  oggetto  delle  dichiarazioni.  L’assegno  deve  essere  rideterminato  o
                  revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la capacità
                  economica,  anche  parziale,  in  base  all’entità  di  quanto  autonomamente  percepito;
                  deve essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell’indice dei prezzi
                  al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall’Istituto nazionale di stati-
                  stica; può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari
                  circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle
                  di tutela;
                  c) la sistemazione alloggiativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
                  e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, qualora il
                  testimone di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in una località diversa da quella
                  di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese,
                  non possano usufruire della propria abitazione. L’alloggio deve essere idoneo a garan-
                  tire la sicurezza e la dignità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e deve possi-
                  bilmente  corrispondere  alla  categoria  catastale  di  quello  di  dimora  abituale,  sia  per
                  destinazione, sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua richiesta, può risiede-
                  re,  anche  unitamente  al  nucleo  familiare,  presso  strutture  comunitarie  accreditate
                  secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all’articolo 26 presso le quali possa svol-
                  gere attività lavorativa o di volontariato;
                  d) il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi
                  delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
                  e) l’assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiara-
                  zioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa
                  o si costituisce parte civile; si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legi-
                  slative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
                  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative
                  spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e
                  delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
                  bilancio;
                  f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legi-

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