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LEGISLAZIONE
Decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 177,
IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO
FORESTALE DELLO STATO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015,
N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 22 del 27 gennaio 2018)
La Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 pubblica il provvedimento in titolo che,
per la parte di diretto interesse per l’Arma dei carabinieri:
a. modifica la denominazione del (art. 2, comma 1, lettera b)):
- “Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare” in “Comando unità
forestali, ambientali e agroalimentari”;
- “Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente” in “Comando carabinieri per la
tutela ambientale”;
- “Comando carabinieri politiche agricole e alimentari” in “Comando carabinieri per la
tutela agroalimentare”;
b. rende permanente la norma, già inserita nel decreto-legge n. 244 del 2016, che pre-
vedeva, solo per il 2017, l’esclusione dell’iscrizione alla Cassa di previdenza delle
Forze armate del personale transitato dal CFS con meno di 6 anni dal congedo (art.2,
comma 1, lettera d)), nella considerazione che tale personale non può maturare il dirit-
to all’indennità supplementare;
c. attribuisce ai gradi dei ruoli dei periti, revisori, operatori e collaboratori, a decorrere
dal 1° gennaio 2018, la denominazione dei corrispondenti gradi dei ruoli degli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e carabinieri dell’Arma (secondo la corrispondenza prevista
dagli artt. 2212-octies e 2212-nonies del COM - art. 2, comma 1, lettere e) e f));
d. estende l’istituto dell’“ausiliaria” al personale transitato dal CFS nell’Arma, ad ecce-
zione degli ufficiali e dei periti/revisori/operatori e collaboratori, per i quali è previsto il
limite di età di 65 anni (art.2, comma 1, lettera g));
e. prevede, per l’anno 2016, che la valutazione caratteristica del personale già appar-
tenente al CFS, nonché del restante personale transitato nei corrispondenti ruoli
dell’Arma, se già in posizione di comando o fuori ruolo presso altra Amministrazione
dello Stato, sia sostituita da una dichiarazione di mancata redazione di documentazio-
ne caratteristica (art. 2, comma 1, lettera h));
f. stabilisce che, “ferme restando le attribuzioni” dei Vigili del fuoco, la definizione delle
operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree naturali protette di
rilevanza nazionale e internazionale svolte dalle unità specializzate dell’Arma, presenti
in via esclusiva nelle citate zone, sia rimessa a un protocollo di intesa Arma/VF (art. 4);
g. definisce alcuni aspetti procedurali relativi ai procedimenti disciplinari di stato per
fatti commessi dal personale già appartenente al CFS prima del transito (art.9, comma
1, lettera a)), prevedendo:
- l’applicazione dell’art. 1369 del COM, relativo alla cessazione degli effetti delle sanzioni
disciplinari di corpo, alla sanzione disciplinare della “censura” (di cui all’art. 79 del d.P.R.
n. 3 del 1957), consentendone la cancellazione dalla documentazione personale;
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