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LEGISLAZIONE
Legge 11 gennaio 2018, n. 6
DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA.
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 30 del 6 febbraio 2018)
Capo I - Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di prote-
zione previste dal capo II.
2. Le speciali misure di protezione sono altresì applicate, se ritenute necessarie, salvo
dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a
causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di
giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».
Art. 2. Definizione di testimone di giustizia
1. È testimone di giustizia colui che:
a) rende, nell’ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità
intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;
b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di per-
sona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;
c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede
e non ha rivolto a proprio profitto l’essere venuto in relazione con il contesto delittuoso
su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualità di testimone di giustizia i compor-
tamenti posti in essere in ragione dell’assoggettamento verso i singoli o le associazioni
criminali oggetto delle dichiarazioni, né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniu-
gio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;
d) non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione né è sottoposto a un proce-
dimento in corso nei suoi confronti per l’applicazione della stessa, ai sensi del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità socia-
le e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale;
e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l’assoluta
inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica
sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qua-
lità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, non-
ché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.
Capo II - Speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti
Art. 3. Tipologia delle misure
1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in
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